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Ordinanza — n. 33344/2021 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for non-procedural reasons due to lack of initial filing and role inscription by the plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33344/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible because the plaintiff failed to file the petition and have it entered into the court docket before the opposing party intervened. The administrative authority successfully requested the case be placed on the roll, which the court noted constituted the only procedural step taken by the plaintiff. Consequently, the appeal was rejected as non-procedural under civil procedure law, and the plaintiff was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.; A civil appeal is inadmissible if the petition has not been filed and entered into the court docket prior to the opposing party's intervention.

Parole chiave

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civil appeal inadmissibility lack of filing court docket inscription opposing party intervention procedural non-compliance protezione internazionale statuto di rifugiato tutela diplomatica e consolare

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo, come detto, solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6563-2021 proposto da: HAMEL SAAD - ricorrente - Contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende - controficorrente- avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. A seguito di ricorso inteso ad impugnare avanti a questa Corte l'epigrafato decreto con la quale il quale il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso dell'odierno ricorrente a mente dell'art. 3, comma 3- quater, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il procedimento è stato iscritto a ruolo su istanza del controricorrente Ministero.

3. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, cod. proc. civ. non essendone stato effettuato il deposito ed essendone avvenuta l'iscrizione a ruolo, come detto, solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente.

4. Le spese si liquidano di conseguenza. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 1.7.2021. Depsítatc-3 jr C. Il Presidente J4,1 Dott. G acinto Biso •