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Decreto — n. 33327/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 33327/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their appeal. The lower court had previously ruled in favor of the plaintiffs against Banca Intesa Sanpaolo, but the appellants voluntarily abandoned their request for review. The court upheld this procedural action, noting that the withdrawal met all statutory requirements and that no further judicial intervention was necessary.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party may validly withdraw their appeal, resulting in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial examination.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary abandonment judicial dismissal riduzione delle spese giudiziarie dispensa dal versamento delle spese spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. 68 of 2016, converted into Law 197/2016
art. 391 c.p
599/2018 pubblicata in data 13.11.2018 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti rìchiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ETO 11 NOV. 2021 R.G. 24169/2020 Roma, sul ricorso proposto da: GESUINA SANNAI e SALVATORE PIRISI, rappresentati e difesi dall'Avv.to Maurizio Scarparo, giusta procura in atti RICORRENTI contro: BANCA INTESA SANPAOLO, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza del Tribunale di Nuoro n. 599/2018 pubblicata in data 13.11.2018 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti rìchiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197116; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Presidente Titolare Adelaide Amendola DEPOSITATO IN CCEI i ERIA oggi, i i NO V. 20,2