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Decreto — n. 33319/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal and declares case extinguished due to valid withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 33319/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished via decree following the appellant's valid withdrawal, which met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. The respondent accepted the withdrawal, leading the court to rule that no further action on costs was necessary. Consequently, the judgment declared the case extinguished and nullified any prior orders regarding litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished by decree when a party validly withdraws the appeal and the opposing party accepts the withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure court decree litigation costs acceptance of withdrawal procedural dismissal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l.
art. 391 c.p
dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
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Testo completo

dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Presidente Titolare Adelaide Amendola DEPOSITATO IN CANCr-11IA i i NOV 2