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Decreto — n. 33314/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders full cost compensation between parties.

Numero d'incarto Decreto — n. 33314/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal filed by Immobiliare Giustozzi s.r.l. against the Ancona Court of Appeal extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the request. Although the defendant refused to accept the withdrawal, the court ruled that such withdrawals do not require acceptance to be legally effective. Consequently, the court ordered full compensation of litigation costs between the parties rather than imposing a penalty on the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 390, cod. proc. civ.: A withdrawal from a cassation appeal does not require the opposing party's acceptance to be effective; however, if acceptance is refused, the court must rule on costs, typically ordering full compensation between parties due to the complexity of the case.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal litigation cost compensation acceptance of withdrawal civil procedure code extinction of proceedings condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio rinuncia alle prestazioni d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
accettizio (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali); che in casi siffatti resta tuttavia la necessità di pronunciare sulle spese, essendo esclusa la condanna del rinunciante al loro pagamento ex art. 391, ultimo comma, cod.
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Testo completo

guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 30029-2020 proposto da: IMMOBILIARE GIUSTOZZI SRL , rappresentata e difesa dall'Avv.to AMANDA DE COSMO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Merulana nr. 105; - ricorrente - contro GIUSTOZZI MORENO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERULLI VINCENZO 41, presso lo studio dell'avvocato MARCO IANIGRO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 933/2020 della CORTE2021 D'APPELLO di ANCONA pubblicata il 21.09.2020;Il Presidente titolare della sesta sezione civile Visto il ricorso R.G. 30029/2020 proposto dalla Società Immobiliare Giustozzi s.r.l. al fine di ottenere la cassazione della sentenza n. 933/2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona in data 21 settembre 2020; letto il controricorso con il quale Moreno Giustozzi ha resistito all'impugnazione; considerato che in data 19 luglio 2021 la ricorrente ha dichiarato, con atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio, espressamente instando per la compensazione delle spese; che la controparte, con nota del 6 agosto 2021, nel dichiarare di non accettare la rinuncia, ha chiesto la condanna della rinunciante al pagamento delle spese in suo favore; rilevato che la rinunzia al ricorso per cassazione non ha, pacificamente, carattere c.d. accettizio (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali); che in casi siffatti resta tuttavia la necessità di pronunciare sulle spese, essendo esclusa la condanna del rinunciante al loro pagamento ex art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. solo ove alla rinuncia abbiano aderito "le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale"; che, in ragione della complessità dei rapporti tra le parti e dell'alterno esito delle fasi di merito, appare opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 10 settembre 2021 Il Presidente Dot