Cassation Court dismisses jurisdiction regulation request due to failure to summarize case facts per Art. 366 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdiction regulation request inadmissible because the lower court's order failed to summarize the case facts as required by Article 366, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure. The Peace Judge of Caltagirone sought to transfer the case to the execution judge but provided an order lacking precise factual and procedural details. The Court ruled that such summaries are mandatory for all appeals to ensure the Court can understand the case and issue a decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 3 c.p.c.; The request for regulation of jurisdiction is inadmissible if the appeal or the order proposing it fails to provide a summary of the case facts, leaving the Court unable to understand the essential elements for its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 3998/2021 sollevato dal Giudice di Pace di Caltagirone con ordinanza n. 1360/20 depositata il 28/1/21 nel procedimento pendente tra: AGOSTA VINCENZO, da una parte, CONTI GIUSEPPE dall'altra; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTI. RITA SANLORENZO, che visti gli artt. 45, 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il richiesto regolamento. Rilevato che:
1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 il giudice di pace di Caltagirone, su ricorso in opposizione agli atti esecutivi avanzato da Agosta Vincenzo, ha richiesto di ufficio il regolamento di competenza, ritenendo sussistere la competenza del giudice dell'esecuzione. Considerato che:
2. Il Procuratore Generale ha concluso per la non ammissibilità del regolamento di competenza.
3. Risulta ictu oculi che l'ordinanza con cui il giudice di pace di Caltagirone ha sollevato regolamento di competenza è inammissibile per violazione dell'articolo 366, primo comma, n. 3 c.p.c. La ragione di inammissibilità - che rende superfluo dar conto del motivo su cui si fonda l'istanza - risiede nella totale carenza Lrretrimn' del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa. Nella esposizione del motivo il fatto sostanziale e quello processuale continuano a rimanere del tutto imprecisati e confusi. Ora, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere applicabile all'istanza di regolamento di competenza il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa, di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. (Cfr. da ultimo Cass. n. 1278/2020;
Cass. n. 2527/2015). L'art. 366 n. 3 c.p.c. è applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso e/o l'ordinanza con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti per la decisione della Corte e l'esatto tenore della decisione impugnata. Come appunto nel caso di specie.
4. La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 10 giugno 2021. Il Pj4sidente DEPOSITATO I