Ordinanza — n. 33211/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente OF'DINANZA sul ricorso 26390-2020 propa;co da: RUSSO MARIA, ricorrente ch:,' non ha depositato il ricorso entro termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro MOSCHIANO EMILIO, eletti ~ente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 670, prso lo studio dell'avvocato OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA, che ,o rappresenta e difende unitamente a se stesso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1326/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 5/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 369 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 33211/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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la seguente OF'DINANZA sul ricorso 26390-2020 propa;co da: RUSSO MARIA, ricorrente ch:,' non ha depositato il ricorso entro termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro MOSCHIANO EMILIO, eletti ~ente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 670, prso lo studio dell'avvocato OBERDAN TOMMASO SCOZZAFAVA, che ,o rappresenta e difende unitamente a se stesso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1326/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 5/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: Maria Russo ha notificato, in data 5 febbraio 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1326/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 5 luglio 2019; Emilio Moschiano ha resistito con controricorso; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 28 ottobre 2020, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2020 e il 28 ottobre 2020); il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso; peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894;
Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737;
Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); Ric. 2020 n. 26390 sez. M3 - ud. 10-06-202: -2- ritenuto che: nel caso in esame, sulla scorta dell'assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di ,contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il L0 giugno 2021. Il r6Val te\ DEPOSITATO IN CANCELIL