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Ordinanza — n. 33210/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33210/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33210/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente O; DINANZA sul ricorso 9297-2020 propost: da: FORCILLO ALFREDO, domicili é o presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVC UR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO CAROZZ t - ricorrente - contro AMISSIMA ASSICURAZIONI S ,!,; - intimata - avverso la sentenza n. 1:-.51/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 2/08/:1i19; udita la relazione della caus svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: Marco Cincolà convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, l'avv.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 33210/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1:-.51/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 2/08/:1i19; udita la relazione della caus svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: Marco Cincolà convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, l'avv.

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato versamento dell'anticipo delle spese assunzione delle spese rinuncia al dibattimento orale spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
: -2- la proposta del relator è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fiSsazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis cod.
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Testo completo

o la seguente O; DINANZA sul ricorso 9297-2020 propost: da: FORCILLO ALFREDO, domicili é o presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVC UR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO CAROZZ t - ricorrente - contro AMISSIMA ASSICURAZIONI S ,!,; - intimata - avverso la sentenza n. 1:-.51/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 2/08/:1i19; udita la relazione della caus svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: Marco Cincolà convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, l'avv.

Alfredo Forcillo cer sentirlo condannare al risarcimento dei danni per responsabilitì professionale, quantificati in euro 495.996,08; si costituì il convenuto, riconoscendo in sostanza il proprio errore professionale, dovuto, a suo dire, a motivi personali e familiari, e chiedendo di chiamare in catta la Carige Assicurazioni S.p.a., per sentir dichiarare la medesima in caso di accoglimento della domanda attorea, tenuta a manlevarlo da quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare in favor:: dell'attore, nonché alla refusione delle spese di lite; la già indicata società si costituì negando la sussistenza della copertura assicurativa, sul preSupposto che assicurato fosse lo studio associato e non il singolo p r.:fessionista, e contestò nel merito la pretesa dell'attore, chiedendone il rigetto; il Tribunale adito, con sentenza n. 1236 del 28 agosto 2013, rigettò la richiesta di risarcini4nto dei danni avanzata dal Cincolà e compensò le spese di litE, in considerazione delle obiettive inadempienze del professionis's:a; avverso tale decisione nei confronti della sola Carige assicurazioni S.p.a. il Forcillo :ropose appello, cui resistette la società appellata; la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza n. 1351/19, pubblicata il 2 agosto 2019, rigettò l'appello e condannò l'appellante alle spese di quel grado del gi ;glizio; avverso la sentenza della Corte territoriale l'avv.

Alfredo Forcillo ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, nei confronti di Amissima Assicurazioni S.p.a. (già Carige Assicurazioni S.p.a.); l'intimata non ha svolto aUività difensiva in questa sede; Ric. 2020 n. 09297 sez. M3 - ud. 10-06-20;. : -2- la proposta del relator è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fiSsazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; rilevato che: il ricorrente in prossimità dell'odierna adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso; considerato che: alla luce della rinuncia al ricorso, va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione; non avendo l'intimata società svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità; pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema , di Cassazione, il 10 giugno 2021. Il P sidente DEPOSITATO