Ordinanza — n. 33197/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso 1068-2021 proposto da: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, in perso- na del Ministro pro tempore, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - Ricorrente non costituito - contro IMMOBILIARE TORRE S.R.L., in persona del legale rap- presentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n. 86, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Ranalli, che la rappresenta e difende; - Controricorrente avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di PERUGIA de- positata il 13/01/2020;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 369 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 33197/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spe- se del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tre- mila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Ranalli, di- chiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 1068-2021 proposto da: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, in perso- na del Ministro pro tempore, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - Ricorrente non costituito - contro IMMOBILIARE TORRE S.R.L., in persona del legale rap- presentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Panama n. 86, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Ranalli, che la rappresenta e difende; - Controricorrente avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di PERUGIA de- positata il 13/01/2020;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24/067/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; «Improcedibilità del ricorso per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. (giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è propo- sto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019;
Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata l'11/07/2020 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da cer- tificazione della cancelleria in atti, posteriore rispetto alla sca- denza del termine; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spe- se del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tre- mila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Ranalli, di- chiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021.
IL) L u DEPOSITATO IN CANCELLE