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Ordinanza — n. 33196/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33196/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33196/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., 2702 c.c. e l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.. Il giudice distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante - ai fini della prova del credito - il deposito della convenzione e le ricevute di pagamento dei contributi gravanti sugli studenti, pur trattandosi di prova scritta sufficiente all'emissione dell'ingiunzione. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito non ha affatto ravvisato la carenza di una prova rispondente, sul piano formale, ai requisiti di legge ai fini dell'accertamento del credito (o - ad es.- rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo), ma ha ritenuto che occorresse dare dimostrazione del numero delle ore di insegnamento e delle somme erogate ai docenti, costituendo tali elementi l'indispensabile presupposto per il calcolo delle spettanze secondo i criteri fissati dalla convenzione, anche ove disponeva che il 90% delle somme eccedenti la somma di € 22.000,00 erogabile all'associazione, era destinata a sovvenzionare il costo dei docenti esterni.

Regesto Legislator

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art. 633 c.p, artt. 210 c.p; Ordinanza — n. 33196/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Quanto alla mancata adozione dell'ordine di esibizione del bilancio dell'istituto scolastico, la pronuncia ha rilevato che la richiesta non era stata coltivata e che le istanze proposte in appello erano tardive. La cassazione della sentenza è chiesta dall'Associazione Jazz on con ricorso in due motivi. Il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Comprensorio n. 2 Corradini- Pomilio di Avezzano resistono con controricorso.Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

Parole chiave

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sussidio per le spese scolastiche sussidio per la frequentazione di corsi contratto d'insegnamento retribuzione del curatore assegni di formazione accordo istituzionale

Disposizioni normative citate

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art. 633 c.p
La Corte di merito non ha affatto ravvisato la carenza di una prova rispondente, sul piano formale, ai requisiti di legge ai fini dell'accertamento del credito (o - ad es.- rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c.
artt. 210 c.p
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 210 c.p.c e 2711 c.c., ai sensi dell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22117/2020 R.G., proposto da ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT JAZZ ON, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'avv. Francesco Saverio Cataldi, con domicilio eletto in Roma, via Monte Zerbio n. 32, presso l'avv. Salvatore Bernardi. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. e ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CORRADINO POMILIO DI AVEZZANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1806/2019, pubblicata in data 18.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE L'istituto comprensivo Corradini-Pomilio di Avezzano ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 241/2008, emesso in favore della Associazione Jaz On per il pagamento dell'attività di gestione del Laboratorio Musicale relativamente all'anno 2006/2007, e per la sovvenzione del lavoro dei docenti esterni. La domanda monitoria si fondava sulla convenzione stipulata dalle partì in data 1.09.2006, che prevedeva - quale contributo spettante all'associazione, un importo annuo di € 22.000,00, con l'intesa che, in caso di aumento degli iscritti e di introito superiore ad € 26.000,00, il 90% della somma eccedente il corrispettivo stabilito sarebbe stata versata all'Associazione.

L'opponente ha chiesto di revocare l'ingiunzione per carenza di prova scritta delle ore di insegnamento effettuate e delle somme erogate ai docenti a titolo di compenso. . Esaurita la trattazione, il tribunale ha accolto l'opposizione, respingendo la domanda monitoria. La sentenza, appellata dall'associazione Jazz On, è stata confermata dalla Corte distrettuale di L'Aquila, secondo cui il solo deposito di copia della convenzione stipulata con l'istituto scolastico e delle schede riepilogative dei versamenti effettuati dagli studenti, non erano sufficienti a provare la spettanza delle somme richieste in giudizio, essendo onere dell'appellante fornire adeguata prova dell'effettivo espletamento da parte dei docenti delle ore di insegnamento e dell'avvenuto pagamento dei compensi erogati a tale titolo.

Quanto alla mancata adozione dell'ordine di esibizione del bilancio dell'istituto scolastico, la pronuncia ha rilevato che la richiesta non era stata coltivata e che le istanze proposte in appello erano tardive. La cassazione della sentenza è chiesta dall'Associazione Jazz on con ricorso in due motivi. Il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Comprensorio n. 2 Corradini- Pomilio di Avezzano resistono con controricorso.Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., 2702 c.c. e l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.. Il giudice distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante - ai fini della prova del credito - il deposito della convenzione e le ricevute di pagamento dei contributi gravanti sugli studenti, pur trattandosi di prova scritta sufficiente all'emissione dell'ingiunzione. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito non ha affatto ravvisato la carenza di una prova rispondente, sul piano formale, ai requisiti di legge ai fini dell'accertamento del credito (o - ad es.- rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo), ma ha ritenuto che occorresse dare dimostrazione del numero delle ore di insegnamento e delle somme erogate ai docenti, costituendo tali elementi l'indispensabile presupposto per il calcolo delle spettanze secondo i criteri fissati dalla convenzione, anche ove disponeva che il 90% delle somme eccedenti la somma di € 22.000,00 erogabile all'associazione, era destinata a sovvenzionare il costo dei docenti esterni.

Non era quindi sufficiente la produzione della convenzione o le ricevute dell'ammontare delle rette versate dagli alunni, senza la prova delle circostanze e dei dati oggettivi che davano titolo alla richiesta di pagamento e che costituivano la base fattuale idonea a condizione la sussistenza del credito e la sua corretta quantificazione. Non aveva rilievo che la documentazione fosse stata ritenuta sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, potendo il giudice 3 dell'opposizione rivalutare gli elementi acquisiti, non essendo vincolato alle decisioni assunte in proposito in fase monitoria.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 210 c.p.c e 2711 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Secondo la ricorrente, l'istituto vincolava annualmente a bilancio la somma di €11.504,00 per provvedere al pagamento delle somme oggetto di domanda e pertanto era necessario disporre l'acquisizione del bilancio, avendo tale atto valenza di riconoscimento del debito. Il motivo è inammissibile. Il rigetto da parte del giudice di merito della richiesta di ordinare l'esibizione di documenti ritenuti indispensabili dalla parte, non è sindacabile in cassazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative.

La valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, ed appare, nella specie, logicamente argomentata (Cass. 24188/2013; Cass. 23120/2010). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali, liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2500,00 per compenso, oltre a spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, i