Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of notification and failure to follow civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the petition was not notified to the opposing parties, violating fundamental procedural requirements. The applicant had filed an opposition regarding legal aid eligibility in a civil summary proceeding rather than the correct criminal court, and the appeal itself lacked proper notification and party identification. Consequently, the Court ruled that without notification, no procedural relationship is established, rendering the appeal inadmissible under civil code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A cassation appeal filed in a civil proceeding is inadmissible if it has not been notified to the parties, as notification is essential to establish the procedural relationship.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17765-2020 proposto da: RICCA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FAZIO; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimati - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Giovanni Ricca ha proposto ricorso articolato in due motivi (1- violazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 2, d.P.R. 115/02; 2- mancanza di motivazione) avverso il provvedimento n. 644/2020 reso dal Tribunale di Campobasso in data 10 giugno 2020.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forre di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il Tribunale di Campobasso, sezione penale, con decreto del 5 agosto 2019, aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Giovanni Ricca, imputato nel procedimento R.G. n. 378/2016. Giovanni Ricca propose "ricorso ex art. 702 bis c.p.c." ricolto al Presidente del Tribunale, lamentando l'illegittimità del diniego di ammissione al beneficio.
Il Tribunale di Campobasso nel provvedimento qui impugnato, depositato in data 10 giugno 2020, ha precisato che il procedimento definito fosse "regolato dal rito sommario di cognizione". Secondo consolidato orientamento delle sezioni penali di questa Corte, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, ed il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che Ric. 2020 n. 17765 sez.
M2 - ud. 10-06-2021 -2- decide su tale opposizione deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, 27/02/2019, dep. 17/04/2019, n. 16616; Cass. pen. Sez. 4, 16/10/2018, dep. 11/01/2019, n. 1223). Non di meno, allorché, come nel caso in esame, l'opposizione sia stata proposta e trattata dal giudice civile, nella specie secondo il rito sommario di cognizione nelle forme del procedimento speciale previsto per gli onorari di avvocato (art. 99, D.P.R., 30/05/2002 n. 115), senza che sia stata sollevata eccezione o rilevata d'ufficio alcuna questione sul punto, il ricorso per cassazione va proposto nell'osservanza delle norme del codice di rito civile (Cass.
Sez. 6 - 2, 16/04/2021, n. 10136), quindi provvedendo alla notifica alle parti, dovendo il ricorso essere in mancanza dichiarato inammissibile (Cass. Sez. 1, 15/06/2005, n. 12842). Il ricorso proposto da Giovanni Ricco, oltre a non indicare le parti intimate (art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.), non è stato notificato ad alcun contradditore, e ciò ne determina l'inammissibilità, in quanto nel procedimento civile di cassazione soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2020 n. 17765 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021. DEPOSITATO I