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Ordinanza — n. 33193/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against cassation ruling for alleged error of judgment, not fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33193/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible because it alleged an error of judgment rather than an error of fact. The appellants argued the lower court failed to address specific appeal grounds, but the court held that misinterpreting procedural requirements constitutes a judicial error, not a factual mistake. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict criteria for revoking a cassation decision.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A revocation appeal based on the alleged misassessment of appeal grounds is inadmissible because such misassessment constitutes an error of judgment, not an error of fact.

Parole chiave

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error of judgment error of fact revocation appeal cassation decision procedural grounds ritiro della domanda di revisione cognizione del ricorso per cassazione revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
Per uniforme interpretazione, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.
Art. 1 comma 17 legge n. 228/2012
22868; Cass. 18/01/2012, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/09/2014, n. 19926
Cass. 09/12/2013, n. 27451
19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass.
Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181
27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n.
Cass. 12/12/2012, n. 22868
Cass. 18/01/2012, n. 714
22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass.
Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022
714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).
Cass. Sez. 6 - L, 03/04/2017, n. 8615
(Cass. Sez. 6 - L, 03/04/2017, n. 8615; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, 15/06/2012, n. 9835
8615; Cass. Sez. 6 - 3, 15/06/2012, n. 9835).
Cass. Sez. 6 - 5, 31/08/2017, n. 20635
Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608
20635; Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass.
Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12154
14608; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12154).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9999-2020 proposto da: MOTTA DANILO, ITALIA FRANCESCA, MOTTA ANTONINO, rappresentati e di difesi dall'avvocato DANILO MOTTA; - ricorrenti - contro ITALIA SANTA; - intimata - avverso la sentenza n. 20535/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Francesca Italia, Antonino Motta e Danilo Motta hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 20535/2019, depositata il 30 luglio 2019.

Santa Italia, intimata, non ha svolto attività difensive. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l'inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. I ricorrerti hanno depositato in modalità telematica memoria (costituita di quattro pagine di allegazioni difensive e di successive ventisei pagine di massime della giurisprudenza della Corte di cassazione) in data 7 giugno 2021, e dunque senza osservare il termine di cinque giorni di cui all'art. 380- bis, comma 2, c.p.c.

La sentenza della Corte di cassazione n. 20535/2019, depositata il 30 luglio 2019, accolse il quarto motivo del ricorso di Santa Italia contro la sentenza n. 1057/2015 della Corte d'appello di Catania, avente ad oggetto la questione della nullità della citazione e della sufficiente indicazione dei beni oggetto dell'azione di riduzione. L'unico motivo del ricorso per revocazione, per violazione degli artt. 366 n. 3 e 395 n. 4 c.p.c., deduce che doveva essere rilevata dalla Corte di cassazione, d'ufficio o in adesione all'eccezione formulata nel controricorso, la inammissibilità del ricorso per la mancata esposizione dei motivi di appello, in maniera da consentire la verifica di un eventuale giudicato interno sul punto oggetto della censura in sede di legittimità.

La censura è inammissibile. Per uniforme interpretazione, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza • Ric. 2020 n. 09999 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).

In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tii5o costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - L, 03/04/2017, n. 8615; Cass. Sez. 6 - 3, 15/06/2012, n. 9835). Dunque, la configurabilità dell'errore revocatorio è del tutto da escludersi quando, come nel ricorso in esame, si prospetti che la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare, di un errato giudizio Ric. 2020 n. 09999 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -3- espresso dalla sentenza di legittimità sulla osservanza del cosiddetto "principio di autosufficienza" in ordine ai motivi di ricorso, per omessa esposizione sommaria dei fatti causa o omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass., Sez. 6 - 5, 31/08/2017, n. 20635; Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12154). D'altro canto, se è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso o eccezioni del controricorso, deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia Preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura o come rilievi di inammissibilità, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto del ricorso o del controricorso e, quindi, un errore di giudizio.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Non deve provvedersi sulla spese del giudizio di revocazione, in quanto l'intimata non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata inammissibile. Ric. 2020 n. 09999 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -4-

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 20