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Ordinanza — n. 33173/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific legal provisions violated in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33173/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly cite the specific legal provisions violated by the lower court's decision. The appellant argued that the INPS incorrectly required dual social security registration, claiming he did not meet the criteria for the commercial management. The court ruled that the appellant must explicitly identify the violated norms and contrast them with the lower court's reasoning, rather than merely alleging a violation without precise legal grounding.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; The appellant must explicitly cite the violated legal provisions, examine their content, and contrast them with the lower court's reasoning to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure cite provisions social security registration commercial management Cassation procedure categoria contributiva suddivisione della previdenza professionale istituto di previdenza iscritto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.
L. 22 luglio 1966 n. 613, articolo 1
Violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966 n. 613, articolo 1, così come modificato dalla Legge n.
Legge n. 662 del 1996, art. 1 commi 202 e segg.
613, articolo 1, così come modificato dalla Legge n. 662 del 1996, art. 1 commi 202 e segg., art.
art. 2697 c.c.
1 commi 202 e segg., art. 2697 c.c."; lamenta il mancato accoglimento, da parte della Corte d'appello, delle doglianze rappresentate circa la ritenuta sussistenza dei requisiti richiesti dall'art.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I.
art. 380-bis cod. proc. civ
Antonio Renga ha affidato le sue ragioni a un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 2697 c.c
1 commi 202 e segg., art. 2697 c.c."; lamenta il mancato accoglimento, da parte della Corte d'appello, delle doglianze rappresentate circa la ritenuta sussistenza dei requisiti richiesti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 23745 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29116-2019 proposto da: RENGA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 120, presso lo studio Nie dell'avvocato FABIO VETRELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO ROMANO, RUGGERO MARIA PIGRINI, ENEA PIGRINI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - controrkorrend - avverso la sentenza n. 1780/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. PO-kg Ric. 2019 n. 29116 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- R.G. 29116/2019 RILEVATO CHE: Antonio Renga, amministratore unico di società a responsabilità limitata, domanda la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, confermando la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha rigettato la sua opposizione nei confronti di una cartella esattoriale e di due avvisi di addebito concernenti il pagamento dei contributi previdenziali per l'iscrizione alla gestione commercianti; la Corte territoriale ha ritenuto legittima la doppia iscrizione (alla gestione separata e alla gestione commercianti) per essere risultato, Antonio Renga, in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione anche alla gestione commercianti, ricoprendo all'interno della società, in via prevalente ed abituale, la funzione di responsabile dell'attività commerciale;

Antonio Renga ha affidato le sue ragioni a un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale; l'Inps ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Illegittima iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti. Violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966 n. 613, articolo 1, così come modificato dalla Legge n. 662 del 1996, art. 1 commi 202 e segg., art. 2697 c.c."; lamenta il mancato accoglimento, da parte della Corte d'appello, delle doglianze rappresentate circa la ritenuta sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, commi 202 e seguenti della I. n. 662 del 1996 ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, insistendo nell'affermare che l'attività da lui svolta all'interno della società di cui era amministratore mai si era tradotta in una partecipazione all'attività d'impresa e che, in ogni caso, l'onere della prova dell'abitualità e della prevalenza di una prestazione di lavoro autonomo commerciale sarebbe stata a carico dell'Inps; denuncia al riguardo che l'Istituto si sarebbe limitato a fornire visura camerale dell'azienda, irrilevante ai fini della decisione, senza fornire nessun elemento probatorio diretto a fondare l'obbligo retributivo preteso; il motivo è inammissibile; pur prescindendo dall'assorbente rilievo secondo cui la censura, a fronte di un accertamento di fatto della Corte territoriale (ma anche del primo giudice) in ordine al ruolo di responsabile dell'attività commerciale del Renga all'interno della società di cui era anche amministratore unico appare diretta ad una rivalutazione del merito, va, altresì, rimarcato che il motivo, nel suo svolgimento argomentativo, non rende intelligibile la violazione delle norme che richiama in epigrafe; secondo le Sezioni Unite n.23745 del 2020, il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, deve indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza ca