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Ordinanza — n. 33171/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction due to failure to notify the represented party within the statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33171/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal for material error correction inadmissible because the requesting lawyer failed to notify the represented party, Barbara Micheli, within the mandatory sixty-day period. Although the lawyer claimed to act as her procurator, the court found no evidence that the required notification was completed before the deadline expired. Consequently, the request to correct the omission of legal costs in the previous order was rejected without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A request for correction of a material error is inadmissible if the represented party is not notified within the strict statutory period, rendering the procedural requirement unfulfilled.

Parole chiave

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material error correction procedural notification represented party rights statutory deadline inadmissible appeal legal costs allocation procurator authority finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 bis cod. proc. civ.
Giorgio Frezza nella qualità di difensore di Barbara Micheli aveva presentato, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'Ordinanza di questa Corte n.65 del 2019, emessa nel giudizio d'impugnazione intentato da Poste Italiane s.p.a.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Poste Italiane non ha svolto attività difensiva in questa sede; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Sez. Un.n.9438 del 2002
CONSIDERATO CHE: dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia provveduto ad espletare l'adempimento richiesto; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un.n.9438 del 2002; Cass.
Cass. n.10203 del 2009
Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass.
Cass. n.21213 del 2013
n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013); la natura del giudizio non contempla l'applicazione dell'art.
Art. 13 co.1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
n.21213 del 2013); la natura del giudizio non contempla l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 391 bis cod. proc. civ
Giorgio Frezza nella qualità di difensore di Barbara Micheli aveva presentato, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'Ordinanza di questa Corte n.65 del 2019, emessa nel giudizio d'impugnazione intentato da Poste Italiane s.p.a.
art. 380-bis cod. proc. civ
Poste Italiane non ha svolto attività difensiva in questa sede; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un.n.9438 del 2002
CONSIDERATO CHE: dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia provveduto ad espletare l'adempimento richiesto; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un.n.9438 del 2002; Cass.
Cass. n.10203 del 2009
Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass.
Cass. n.21213 del 2013
n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013); la natura del giudizio non contempla l'applicazione dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 7637-2019 proposto da: MICHELI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di PA1 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO FREZZA; - ricorrente - nonché contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585; - intimata - avverso la sentenza n. 655/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G.7637/2019 RILEVATO CHE: l'Avv. Giorgio Frezza nella qualità di difensore di Barbara Micheli aveva presentato, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'Ordinanza di questa Corte n.65 del 2019, emessa nel giudizio d'impugnazione intentato da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze depositata in data 21 marzo 2017, denunziando l'omissione nel dispositivo della distrazione delle spese legali a carico della Società risultata soccombente, in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario; questa Corte con Ordinanza interlocutoria n. 32459 del 2019, nel rinviare la causa a nuovo ruolo, aveva rilevato che il ricorso era stato proposto dal difensore, il quale dichiarava di agire quale procuratore di Barbara Micheli, in forza della procura rilasciata a margine del controricorso nel giudizio di cassazione, ma che l'atto risultava formato e sottoscritto dal solo procuratore; prima di assumere ogni decisione in merito, aveva, dunque, stabilito che l'istanza di correzione materiale per omessa distrazione delle spese di lite, dovesse essere notificata anche alla parte rappresentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza con riserva, all'esito della verifica dell'ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione;

Poste Italiane non ha svolto attività difensiva in questa sede; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: dagli atti non risulta che la parte ricorrente abbia provveduto ad espletare l'adempimento richiesto; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013); la natura del giudizio non contempla l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 17 giugno 2021 (Margherita DEPOSITATO IN CANCELLE