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Ordinanza — n. 33167/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Ministry's appeal, ruling vacation pay unenforceable while employment remains active.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33167/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against the lower court's partial acceptance of the employee's claim for unpaid vacation indemnity. The court held that the collective agreement explicitly prohibits monetizing vacation days while the employment relationship is still active, reserving such payment only for termination scenarios. Consequently, the lower court's judgment was quashed and remanded for a new examination of the specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 16 CCNL 16 maggio 1995; Art. 1, comma 1, legge n. 135/2012: The prohibition on monetizing vacation days applies strictly to periods where the employment relationship remains active, preventing employees from claiming substitute indemnity for unutilized leave during ongoing service.

Parole chiave

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vacation monetization collective agreement employment relationship substitute indemnity unutilized leave Cassation quashing remand for new trial indennità di vacanze

Disposizioni normative citate

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Art. 16 CCNL 16 maggio 1995
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 CCNL 16 maggio 1995 nonché dell'art.
Art. 1, comma 1, della legge n. 135/2012
la Corte territoriale ha richiamato giurisprudenza di questa Corte e ha ritenuto che, mentre per l'anno 2013 risultava ostativa all'accoglimento della domanda la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1, della legge n.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
non ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L.
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 36 Cost
24712/2008), ha affermato che la disciplina pattizia è rispettosa dei precetti inderogabili desumibili dall'art. 36 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2496/2018
il ricorso è fondato; ha errato la Corte territoriale nel richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 2496/2018 e da Cass.
Cass. n. 15652/2018
2496/2018 e da Cass. n. 15652/2018, posto che in quei casi si discuteva di domande proposte da dipendenti che al momento del collocamento a riposo non avevano goduto delle ferie nella misura contrattualmente prevista;
Cass. n. 11016/2017
Cass. n. 3476/2020
Cass. S.U. n. 24712/2008
3476/2020, ribadendo un orientamento già espresso dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 24712/2008), ha affermato che la disciplina pattizia è rispettosa dei precetti inderogabili desumibili dall'art.
Corte Cost. 11.12.2013 n. 286
Corte Cost. n. 95/2016
286 punto 9.3 e Corte Cost. n. 95/2016); 4.3.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 148-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, -frv elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MARCONI MAURIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 2219/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI P AOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma ha accolto parzialmente l'appello di Maurizio Marconi avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero dell'interno, volta ad ottenere l'indennità di ferie non godute negli anni 2012 e 2013;

2. la Corte territoriale ha richiamato giurisprudenza di questa Corte e ha ritenuto che, mentre per l'anno 2013 risultava ostativa all'accoglimento della domanda la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135/2012, a diverse conclusioni si doveva giungere quanto alle ferie maturate e non godute prima del luglio 2012, perché il divieto di monetizzazione previsto dal CCNI, per il personale del comparto Ministeri doveva intendersi limitato al solo caso di rinuncia alla fruizione del periodo di riposo;

3. per la cassazione della sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese Maurizio Marconi, rimasto intimato;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 CCNL 16 maggio 1995 nonché dell'art. 5 Ric. 2020 n. 00148 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- del d.l. n. 95/2012 e sostiene che il giudice d'appello avrebbe dovuto accertare se per le ferie non godute maturate nel periodo antecedente l'entrata in vigore del d.l. n. 95/2012 sussistessero le condizioni richieste per la monetizzazione, ossia la cessazione del rapporto di lavoro e la non imputabilità al dipendente del mancato godimento;

2. il ricorso è fondato; ha errato la Corte territoriale nel richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 2496/2018 e da Cass. n. 15652/2018, posto che in quei casi si discuteva di domande proposte da dipendenti che al momento del collocamento a riposo non avevano goduto delle ferie nella misura contrattualmente prevista;

3. nella fattispecie, nella quale viene in rilievo una pretesa azionata in relazione a rapporto di impiego ancora in atto, opera il divieto di monetizzazione, che le parti collettive hanno con chiarezza affermato, prevedendo che «le le rie sono un diritto irrinunciabile e non sono moneti.uabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigerke di servkio, tenuto conto delle richieste del dipendente» ed aggiungendo che «in caso di indifferibili esigeike di servkio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo» ( art. 16, commi 9 e 12 del CCNI, 16.5.1995);

4. nell'interpretare analoghe disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva di altri comparti questa Corte con le sentenze n. 11016/2017 e n. 3476/2020, ribadendo un orientamento già espresso dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 24712/2008), ha affermato che la disciplina pattizia è rispettosa dei precetti inderogabili desumibili dall'art. 36 Cost. e dalla normativa sovranazionale, poiché prevede: l'irrinunciabilità del diritto; la necessità del godimento nell'anno solare di maturazione o, al più, nel semestre successivo; la possibilità della monetizzazione solo Ric. 2020 n. 00148 sez.

ML - ud. 10-06-2021 -3- nei casi in cui, all'atto della cessazione del rapporto, le ferie non siano state godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente medico; 4.1. è da escludere, pertanto, che in pendenza di rapporto il dipendente possa fondare sul mancato effettivo godimento delle ferie, anche se imputabile al datore di lavoro, un'azione che sia volta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva; 4.2. in detta ipotesi, infatti, ciò che il lavoratore può pretendere è il ristoro del pregiudizio che abbia subito per non essere stato posto in condizione di reintegrare le energie psico-fisiche, giacché la disciplina settoriale non esclude la tutela risarcitoria civilistica (così in motivazione Corte Cost. 11.12.2013 n. 286 punto 9.3 e Corte Cost. n. 95/2016); 4.3. il principio della necessaria effettività delle ferie, se da un lato impedisce la monetizzazione in corso di rapporto, dall'altro porta a ravvisare un colpevole inadempimento nella condotta del datore di lavoro che non assicuri al lavoratore la fruizione del riposo annuale, inadempimento che può essere fonte di danno risarcibile, ove richiesto e provato;

5. ai richiamati principi non si è attenuto il giudice del merito, che ha riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva sebbene il rapporto fosse, pacificamente, ancora in corso, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

6. non ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. Ric. 2020 n. 00148 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4-

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 10 giugno 2021 Il Presidente Luci sposito r'12 DEPOSITAT