Cassation court dismisses tax appeal due to lack of mandatory joint participation of all partners in proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a Regional Tax Commission decision that reclassified a company as a shell entity. The taxpayer argued that extraordinary renovation costs prevented revenue generation, but the Court found the primary ground for dismissal was a procedural defect. The Court held that because the tax authority sought to tax individual partners through transparency rules, all partners were necessary co-litigants who must have been notified, a requirement the Commission failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. 546/1992; Art. 102, 331 c.p.c.: In tax proceedings involving a partnership where partners are taxed via transparency rules, all partners are necessary co-litigants; failure to notify them renders the entire proceeding null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17922-2019 proposto da: GOLD RESIDENCE DI CAIAZZA GIUSEPPE & C SAS , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE dei MELLINI 7, presso lo studio dell'avvocato NIASSIMILIANO SILVETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato SABATO TUFANO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controdcorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA , MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580; - intimati - avverso la sentenza n. 4682/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 17922 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- n. 17922/2019 (1449) RILEVATO che la s.a.s. "GOLD RESIDENCE DI CAIAZZA GIUSEPPE & C." propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso di essa società avverso un avviso di accertamento IRAP ed IVA 2008; la CTR, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che correttamente l'Agenzia delle entrate avesse ritenuto non avere la società contribuente superato il c.d. "test di operatività" di cui alla legge n. 724 del 1994, non avendo essa conseguito ricavi minimi, tali da giustificare la continuazione dell'attività economica per il triennio 2006-2008, con conseguente presunzione che si trattasse di una "società di comodo" e con rideterminazione del reddito minimo da sottoporre a tassazione in € 99.008,00;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 116 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto che i costi sostenuti per la realizzazione di una piscina e per opere di manutenzione straordinaria del compendio immobiliare societario, sito in Gaeta, non potevano incidere sullo svolgimento dell'attività della società, potendo essi al più comportare una riduzione del numero dei clienti e quindi del corrispondente volume di affari nel periodo interessato dai lavori di ristrutturazione; al contrario essa ricorrente aveva dimostrato che la sua non operatività era i legata ad eventi di carattere straordinario, tali da aver reso impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimo presunto negli anni d'imposta 2007 e 2008; che, con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 14 d.lgs. m. 546 del 1992, 102 e 331 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l'ufficio, sottoponendo a tassazione i redditi della società e dei soci, avrebbe dovuto estendere il contraddittorio nei confronti di tutte le parti interessate; pertanto, sia il PVC che l'atto di appello avrebbe dovuto essere notificato a tutti i soci della s.a.s. "GOLD RESIDENCE DI CAIAZZA GIUSEPPE & C."; il che la CTR non aveva fatto, omettendo di integrare i contraddittorio nei confronti di tutti i soci dell'anzidetta società di persone, con conseguente nullità della sentenza impugnata; che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che per evidenti motivi di priorità logico-giuridica, va trattato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente lamenta che l'Agenzia delle entrate, nel proporre appello, non ha esteso il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della s.a.s. "GOLD RESIDENCE DI CAIAZZA GIUSEPPE & C.", società di persone; che il motivo di ricorso in esame è fondato; che, invero, è la stessa difesa erariale ad aver dato atto, nel suo controricorso, che "l'ufficio rideterminava il reddito imponibile minimo, ai sensi della richiamata normativa, nella misura di C 99.008,00, da recuperare a tassazione ai fini dell'IRPEF in capo ai singoli soci, in ragione delle quote possedute"; che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14815 del 2008, Cass. 14816 del 2008, Cass. n. 22438 del 2016) è concorde nel ritenere che, in ragione della natura unitaria della rettifica reddituale disposta nei confronti di una società di persone, i soci, ai quali detta rettifica viene imputata per trasparenza, in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno, sono litisconsorti necessari ed originari della società, si che, in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento da parte della società o da parte di uno dei soci, il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio di tutti gli interessati; ed in difetto, la sentenza e l'intero procedimento sono da ritenere affetti da nullità; il principio di diritto anzidetto non può poi disapplicarsi per il fatto che l'avviso di accertamento impugnato, oltre ad avere ad oggetto un debito IRAP, ha avuto ad oggetto anche un debito IVA, non comportando tale ultimo tipo di debito un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci; va tuttavia rilevato che, nella specie, l'Agenzia delle entrate ha proceduto con un unico atto ad accertamenti sia in materia di IRAP che in materia di IVA ed il profilo relativo a tale ultima imposta non è suscettibile di autonoma definizione, in relazione ad aspetti ad essa specifici, con conseguente necessità nella specie del "simultaneus processus", tenuto conto dell'inscindibilità delle due situazioni (cfr.
Cass. n. 12236 del 2010); che va ritenuto assorbito il primo motivo di ricorso; che, pertanto, assorbito il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con riferimento al secondo motivo di ricorso, con rimessione alla CTP Roma in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità; c-cr, \\;Lecwi-Q_ c-eIvx-' • Li)..é0' i t kee,419 La, 1/41 e
P.Q.M.
la Corte fa—ssorbito il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo; dichiara la nullità dell'intero procedimento e rimette alla CTP di Roma in diversa composizione, anche per la determinazione delle spes