Court dismisses appeal holding leaseholder is not IMU taxpayer after lease termination despite lack of return.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Intesa Sanpaolo against the Regional Tax Commission's decision denying IMU reimbursement. The bank argued that the leaseholder should remain liable for the tax until the property was returned, citing specific articles of the IMU law. The court ruled that the leaseholder ceases to be the taxpayer immediately upon lease termination, regardless of whether the property has been physically returned, as the legal title to the property reverts to the lessor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9; L. n. 147/2013, art. 1, comma 672: In case of lease contract resolution, the lessor becomes the passive subject of the IMU tax immediately, even without material possession, as the contractual right to possession persists until the legal relationship ends.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11749-2020 proposto da: INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI N. 34, presso lo studio dell'avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO; - ricorrente - contro COMUNE DI DAVERIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHIUSI 31, presso lo studio dell'avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3321/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 11749 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Rg 11749/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Intesa San Paolo Spa, incorporante Mediocredito Italiano s.p.a. (c.d. locatario), ricorre per la cassazione della CTR della Lombardia , meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso da parte del comune di Masserano dell'acconto IMU versato per l'anno 2012 - in riferimento ad immobili concessi, con separati contratti, in locazione finanziaria alla Vianney s.r.l. (c.d. utilizzatore)-, successivamente risolti per inadempimento di questa ultima nell'anno 2012 - ha rigettato l'appello della Società confermando la sentenza di prime cure.
Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1,dell'art 1 comma 672 della legge nr 147/2013 in quanto soggetto passivo dell'IMU in caso di leasing sarebbe il locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore. Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che, in base al disposto di cui al D.Lgs n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l'opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019);
Ebbene, nel caso di specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l'IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Si compensano le spese di legittimità in ragione del consolidarsi degli indirizzi giurisprudenziali qui applicati in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteri