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Ordinanza — n. 33141/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting civil compensation based on a plea-bargain criminal verdict lacking civil binding force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33141/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Vittorio Cavaliere against a lower court ruling that denied partial compensation. Cavaliere argued that Leonardo Maiorano failed to defend himself and that a prior criminal plea-bargain verdict should bar his claim for TFR payment. The court rejected these claims, establishing that a criminal plea-bargain sentence lacks civil binding force and cannot serve as a definitive basis for civil compensation without a specific civil claim for damages.

Regesto Legislator

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Art. 444 cpp; Art. 2729 cc: A criminal plea-bargain sentence lacks civil binding force and cannot establish a definitive credit for partial compensation in civil proceedings absent a separate civil claim for damages.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal plea bargain civil binding force partial compensation definitive credit onus of proof TFR payment civil appeal dismissal arretrati di salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cpp
2729 cc, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 cpp) (Cass.
Art. 2729 cc
Art. 1241 cc
Art. 1243 cc
Art. 360 n. 3 c.p.c.
1241 e 1243 cc; la violazione ex art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20170/2018
444 cpp) (Cass. n. 20170/2018).
Cass. pen. n. 7021/2009
Cass. n. 7474/2017
Infine, è stato precisato che tanto la compensazione propria come quella impropria possono operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possieda il requisito della certezza (Cass. n. 7474/2017): occorre, in altri termini, che l'accertamento del controcredito sia definitivo (Cass.
Cass. n. 23225/2016
7474/2017): occorre, in altri termini, che l'accertamento del controcredito sia definitivo (Cass. n. 23225/2016).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11136-2020 proposto da: CAVALIERE VII I ORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 11, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARIA PANTONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO SAVASTA; - ricorrente - contro MAIORANO LEONARDO; - intimato - avverso la sentenza n. 2668/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. RG 11136/2020 RILEVATO CHE 1. Previo ricorso al Tribunale di Foggia Leonardo Maiorano ne otteneva il decreto, in data 20.4.2015, con il quale veniva ingiunto a Vittorio Cavaliere il pagamento della somma di euro 13.157,29, otre accessori, a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del predetto Cavaliere, con mansioni di impiegato amministrativo dal 10.5.2005 al 13.8.2014, data in cui il Maiorano aveva rassegnato le proprie dimissioni.

2. Proposta opposizione dall'ingiunto, l'adito Tribunale, con la pronuncia del 5.2.2018, la rigettava e la Corte di appello di Bari, sul gravame presentato da Vittorio Cavaliere, con la sentenza n. 2668/2019, confermava l'impugnata decisione.

3. I giudici di seconde cure rilevavano che:

a) la rinuncia al mandato del difensore del Cavaliere non costituiva causa di interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 co. 3 cpc;

b) la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta a mani del figlio del datore di lavoro non addetto all'azienda, non aveva determinato alcun pregiudizio nei diritti di difesa del Cavaliere che aveva compiutamente ed efficacemente spiegato le proprie difese;

c) dalle ricevute delle fatture, dal modello CUD 2014 e dalla lettera di licenziamento emergeva ia mancata corresponsione del TFR al lavoratore;

d) al disconoscimento delle firme apposte in calce alle fatture e alle ricevute di consegna, depositate dal datore di lavoro, non era seguita l'istanza di verificazione e, comunque, le ricevute contenevano come oggetto generici incassi;

e) la querela sporta nei confronti del Maiorano per truffa, il cui procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento, non rilevava ai fini di una eventuale compensazione perché la pronuncia non conteneva (e non poteva contenere) la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile;

f) l'importo richiesto in sede monitoria, sebbene al lordo delle ritenute di legge, coincideva con quello contenuto nel modello CUD 2014.

4. Vittorio Cavaliere proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Leonardo Maiorano non svolgeva attività difensiva., RG 11136/2020 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. Il ricorrente depositava memoria. CONSIDERATO CHE 1 I motivi possono essere così sintetizzati. 2 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 1241 e 1243 cc; la violazione ex art. 360 n. 3 e 5 cpc; il vizio di motivazione in relazione all'art. 2697 cc e la mancata valutazione della provata esistenza del credito da compensare. Sostiene che la Corte territoriale, dopo avere accertato in maniera corretta che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione la sussistenza della penale responsabilità, sotto diverso profilo aveva poi ritenuto inammissibile la chiesta compensazione, senza aver considerato, tuttavia, le risultanze processuali e la documentazione acquisita.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 360 n. 3 e n.5 cpc; il vizio della motivazione; la violazione dell'art. 115 e 116 cpc nonché dell'art. 421 cpc. Si obietta che la Corte territoriale, una volta dichiarata la possibilità di compensare i rispettivi crediti ed acclarata la responsabilità del Maiorano, non poteva rinviare l'accertamento dell'importo effettivamente dovuto al Cavaliere in altro giudizio, ma avrebbe dovuto istruire la causa e determinare la somma da portare in compensazione.

4. I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.

5. E' un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indici se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 cc, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 cpp) (Cass. n. 20170/2018).

RG 11136/2020 6. Inoltre, è stato affermato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, con la conseguenza che egli non può procedere alla quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile (Cass. pen. n. 7021/2009).

7. Infine, è stato precisato che tanto la compensazione propria come quella impropria possono operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione possieda il requisito della certezza (Cass. n. 7474/2017): occorre, in altri termini, che l'accertamento del controcredito sia definitivo (Cass. n. 23225/2016).

8. Nella fattispecie in esame, pertanto, premesso che la sentenza di patteggiamento con cui il Maiorano era stato condannato, per il reato di cui all'art. 640 cp alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 120,00 di multa non può spiegare alcun effetto ai fini risarcitori nel processo civile e che il Cavaliere, nel presente giudizio, non ha avanzato domanda di risarcimento del danno per indebito arricchimento, correttamente la Corte territoriale, adeguandosi ai principi sopra esposti, ha ritenuto che, allo stato, non vi fosse alcuna somma da porre in compensazione parziale, mancando i requisiti di certezza e definitività del credito opposto in compensazione e, in assenza di domanda risarcitoria, non ha proceduto ad alcun accertamento incidentale.

9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

10. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non essendo stata svolta dal Maiorano attività difensiva.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RG 11136/2020 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came