Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court ignored inadmissibility objections and failed to rule on them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Marcello Del Gaudio's appeal against an Inps decision ordering his mandatory registration in a separate social security fund. The appellant argued the appellate court violated procedural rules by failing to explicitly address inadmissibility objections and nullity claims regarding the appeal act. The court ruled that these procedural issues were implicitly resolved as irrelevant because the appellate court proceeded to examine the merits, thereby implicitly deeming the objections unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: A failure to explicitly rule on procedural objections or nullity claims does not constitute a ground for cassation if the lower court implicitly deemed them irrelevant by proceeding to examine the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11585-2019 proposto da: DEL GAUDIO MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 143, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PATRICELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2201/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Presidente Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 2201/2018 aveva accolto l'appello dell'Inps avverso la decisione del Tribunale di Foggia ed aveva ritenuto sussistente l'obbligo di Del Gaudio Marcello di iscrizione alla Gestione separata Inps , compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. La Corte territoriale aveva richiamato i principi espressi da Cass.n. 30344/2017 in fattispecie sovrapponibile a quella in suo esame. Avverso detta decisione Del Gaudio Marcello proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l'Inps.
Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c), poiché la Corte territoriale non aveva considerato le eccezioni di inammissibilità mosse al ricorso di appello dell'Inps . Parte ricorrente si duole della mancata Ric. 2019 n. 11585 sez. ML - ud. 17-06-2021 -2- valutazione dei rilievi mossi all'atto di appello, frutto, a suo dire, di una operazione di "copia incolla" di precedenti atti.
2) Con il secondo motivo si censura la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. ( art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.), per la mancata risposta e statuizione circa le denunciate carenze dell'atto di appello. I motivi possono essere trattati congiuntamente. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che "Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un' eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte , anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga , come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte. (Cass 13649/2005;
Cass.n. 7406/2014). Alla luce dei principi richiamati, ai quali si intende dare seguito, entrambe le censure devono essere dichiarate inammissibili poiché invocano l'esistenza di vizi quali la violazione di legge e la nullità della sentenza con riferimento all'omessa pronuncia sulle eccezioni di Ric. 2019 n. 11585 sez. ML - ud. 17-06-2021 -3- carenza dell'atto di appello. La decisione in esame , affrontando le questioni di merito inerenti la fattispecie , ha implicitamente ritenuto superate le eccezioni preliminari circa la inidoneità dell'atto di appello, il cui contenuto, evidentemente, era tale da consentire la espressa dal giudice del merito.
Il ricorso è pertanto infondato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo; Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 17 giugno 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 1 0 N OV 2I21