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Ordinanza — n. 33086/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient exposition of case facts under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33086/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately expose the facts of the case as required by law. The appellant's brief lacked essential details regarding the insurance policy content, the parties involved in the first instance, and the specific defenses raised during the trial. Consequently, the court could not evaluate the merits of the grievances or determine the outcome of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c. comma 1 n. 3; The appeal is inadmissible if the exposition of the facts of the case is insufficient to allow the court to understand the object of the first instance judgment and the substance of the grievances.

Parole chiave

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insufficient exposition of facts inadmissibility of appeal Article 366 Code of Civil Procedure insurance contract dispute first instance judgment details contenzioso dell'assicurazione invalidità materia di assicurazione contro gli infortuni decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c. comma 1 n. 3
Il ricorso è inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c.
Art. 1362 c.c.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione agli artt.
Art. 1362 e ss. c.c.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
Art. 260 n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 260 n.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché nullità della sentenza ai sensi dell'art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 1362 c.c
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.
art. 366 c.p
Il ricorso è inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso 20800-2020 proposto da: LAPATA. STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MICHELE UNIA, 11, presso lo studio dell'avvocato ROSA BONONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MELIDORO, DANIELE LUIGI SANASI; - ricorrente- contro SIAT - SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO ROMEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO TURCI; GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato POZZOLO BARBARA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 224/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 20800 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che:

1. Stefano Lapata convenne in giudizio dinanzi al Tribunale la SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. al fine di sentirle condannare, ciascuna per la quota di propria competenza, al pagamento della somma di € 184.146,21 a titolo di indennizzo assicurativo per due sinistri avvenuti in data 30.11.2019 e 30.08.2010 ed un furto avvenuto in data 15.10.2010. Si costituì in giudizio la sola SIAT Società Italiana Assicurazioni chiedendo il rigetto della domanda, la Generali Italia S.p.A. rimaneva contumace. Il Tribunale di Genova, rigettò la domanda proposta dal Lapata condannando quest'ultimo al pagamento delle spese.

2. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 224/2020 del 19 febbraio 2020 ha rigettato l'appello proposto da Stefano Lapata, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale decisione Stefano Lapata propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Generali Italia S.p.a. e SIAT — Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni resistono con controricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione agli artt. 1362 e ss. per aver la Corte d'Appello escluso la legittimazione attiva del Lapata sulla base di una interpretazione parziale ed errata del contratto di assicurazione. Il giudice, inoltre avrebbe errato nel ritenere essenziale, ai fini della legittimazione attiva, l'avvenuta corresponsione del ristoro del danno e non l'addebito e nel non aver considerato pacifico il riconoscimento da parte di tutti i soggetti coinvolti dell'avvenuta corresponsione delle somme per compensazione.4.2.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 260 n. 5 c.p.c. per non aver la Corte d'appello riconosciuto la legittimazione attiva del Lapata in applicazione del disposto del secondo comma dell'art.1 sez. II della polizza assicurativa. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.

Si duole della mancata pronuncia circa la quietanza di pagamento rilasciata al ricorrente e la sua idoneità dimostrare l'avvenuto pagamento. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Sostiene il ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe dichiarato inammissibili le richieste istruttorie dallo stesso formulate ritenendo erroneamente che esse non erano state riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.

Il ricorso è inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti di causa ex art. 366 c.p.c. comma 1 n.

3. Infatti, dalla lettura del ricorso non è possibile comprendere con esattezza quale fosse l'oggetto del giudizio di primo grado, in particolare quale fosse il contenuto della polizza assicurativa, quali i soggetti originariamente coinvolti e quali i rapporti tra la Fiat Group Automobiles S.p.a., la Logtrans Soc. Cons. a.r.1., la Società Coperativa CICLAT Ausiliari Traffico e l'attuale ricorrente. Ancora è del tutto assente una adeguata esposizione delle difese svolte dal ricorrente in primo grado e del contenuto della sentenza oggetto di impugnazione, Non si comprendono neppure, quantomeno con esattezza, quali fossero le parti del processo di primo grado e i rispettivi ruoli, quali domande vennero prospettate e che esito abbiano avuto. Tali mancanze rendono oggettivamente impossibile comprendere il significato del ricorso in esame e valutare la fondatezza delle censure ivi esposte.

5. Le spese seguono la soccombenza. 5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.800 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione in data 10 giugno 2021. Il Pr idente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, _ _