Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to file within twenty days of notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal procedurally inadmissible because the filing occurred outside the mandatory twenty-day window following notification. The appellant, Fiore Giancarlo, failed to submit the document within the statutory period established by the Civil Procedure Code, despite the notification date being recorded. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: Appeals must be filed within twenty days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible as a procedural sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2408-2021 proposto da: FIORE GIANCARLO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro í termini prescritti dalla legge; - Ricorrente non costituito - contro BANCA SELLA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Stasi; - Controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE DI APPELLO di LECCE, n. 746 del 2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24/06/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Rilevato che: il Relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; «IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO, per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. (giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 2/11/2020 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da cer- tificazione della cancelleria in atti, posteriore rispetto alla sca- denza del termine; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente al pagamento, in favore della parte controricorrente, del- le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. -2- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. IL PRy DENTE ) Luigi bardo DEPOSITATO IN CANCELLERIA o i, . 10 NOV 2021 '1'::-.,.`.>:-4, 'y rt _g g NCELLpE