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Ordinanza — n. 33080/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer representation and failure to notify the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33080/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally without a registered lawyer and failed to notify the opposing parties. The relator proposed dismissal based on these procedural defects, citing precedents regarding the legal non-existence of unnotified petitions. The Collegium adopted this proposal, ruling that the absence of legal representation and notification renders the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if filed personally without a registered lawyer and if the petition has not been properly notified to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing without lawyer failure to notify petition legal non-existence of notification contributo unificato doubling atto privo di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 23925 del 27/12/2012
Cass., Sez. 3, n. 20893 del 15/10/2015
Cass., Sez. 6-2, n. 12509 del 08/06/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14845-2020 proposto da: ROSIGNOLI PAOLO; - Ricorrente - contro ROSIGNOLI MARISTELLA E ROSIGNOLI CLAUDIO; - Resistenti - avverso la sentenza del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 25/11/2008; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 24/06/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO; Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; «- Inammissibilità del ricorso sottoscritto dalla parte per- • sonalmente e non da avvocato iscritto nell'apposito albo (cfr.

Sez. 2, n. 23925 del 27/12/2012). - Inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso, in quanto il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Cass., Sez. 3, n. 20893 del 15/10/2015; Cass., Sez. 6 - 2, n. 12509 del 08/06/2011)»; Considerato che: - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versa- mento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. ESIDENTE G. Lomb DEPOSITATO IN CANCELLERIA i O gpci. NOV 707, OANCFLLIFRE SP vinccnzo Pio Vass:tilian roba s