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Ordinanza — n. 33064/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33064/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33064/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30316-2019 proposto da: LIBERATO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CC)RTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA FALCONE; - ricorrente - Contro MINARDI GIOVANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 781/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Giovanna Minardi, creditrice munita di titolo esecutivo giudiziale, il 19 luglio 2012 notificò precetto ad Antonio Liberato, intimandogli il pagamento di circa 60.000 euro. Antonio Liberato propose opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Cosenza, eccependone la nullità.

Regesto Legislator

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articolo 327 c.p; Ordinanza — n. 33064/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con sentenza 10 aprile 2019 n. 781 la Corte d'appello di Catanzaro dichiarò inammissibile il gravame. Ritenne la Corte d'appello che il gravame era tardivo perché proposto oltre lo spirare del termine di cui all'articolo 327 c.p.c., termine non soggetto a sospensione feriale a causa della natura esecutiva della controversia.

Parole chiave

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titolo di rigetto dell'opposizione opposizione al precetto esecutivo condanna al pagamento pecuniario anticipo delle spese titolo esecutivo per i crediti non contestati procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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articolo 327 c.p
Ritenne la Corte d'appello che il gravame era tardivo perché proposto oltre lo spirare del termine di cui all'articolo 327 c.p.c., termine non soggetto a sospensione feriale a causa della natura esecutiva della controversia.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30316-2019 proposto da: LIBERATO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CC)RTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA FALCONE; - ricorrente - Contro MINARDI GIOVANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 781/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Giovanna Minardi, creditrice munita di titolo esecutivo giudiziale, il 19 luglio 2012 notificò precetto ad Antonio Liberato, intimandogli il pagamento di circa 60.000 euro. Antonio Liberato propose opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di Cosenza, eccependone la nullità.

2. Il Tribunale di Cosenza con sentenza 4 luglio 2017 n. 1389 rigettò l'opposizione. La sentenza venne impugnata da Antonio Liberato.

3. Con sentenza 10 aprile 2019 n. 781 la Corte d'appello di Catanzaro dichiarò inammissibile il gravame. Ritenne la Corte d'appello che il gravame era tardivo perché proposto oltre lo spirare del termine di cui all'articolo 327 c.p.c., termine non soggetto a sospensione feriale a causa della natura esecutiva della controversia.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Antonio Liberato con ricorso fondato su un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'articolo 327 c.p.c. e degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742. Espone il ricorrente che nel corso del giudizio di primo grado aveva eccepito il difetto di ius postulandi in capo all'avvocato che aveva sottoscritto il precetto; che a sostegno di tale eccezione aveva proposto querela incidentale di falso avverso la procura alle liti depositata dalla controparte; che la querela di falso era stata reputata inammissibile dal Ric. 2019 n. 30316 sez.

M3 - ud. 24-06-2021 -2- Tribunale; che con l'atto d'appello aveva preliminarmente domandato che fosse dichiarata rilevante e ammissibile la querela di falso, da lui riproposta nel secondo grado di giudizio. Premessi questi fatti processuali, sostiene il ricorrente che il presente giudizio doveva ritenersi soggetto alla sospensione feriale dei termini, perché in esso erano state proposte più domande connesse, ovvero la domanda di nullità del precetto e la querela di falso. 1.1. Il motivo è infondato alla luce del consolidato principio secondo cui "il giudizio in cui vi sia connessione per pregiudi:zialità fra una domanda pregiudicante non soggetta alla so3pensione feriale dei termini e una o più domande pregiudicate ad essa assoggettate -fino a che il giudiRio d'impugna.zione non scioglie la connessione, in quanto al relativo giudice è devoluta la causa pregiudicante - resta soggetto interamente alla esclusione della sospensione stessa (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020, Rv. 659254 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009, Rv. 609441 - 01). Principio, quello appena ricordato, affermato da questa Corte con riferimento non solo alle controversie in materia esecutiva, ma anche con riferimento a qualsiasi controversia sottratta al regime della sospensione feriale dei termini, come ad esempio quelle in materia lavoristica o previdenziale (Sez. L, Sentenza n. 23482 del 19/11/2010, Rv. 615382 - 01, con espresso riferimento all'ipotesi della proposizione della querela di falso incidentale, nel corso di un giudizio sottratto ratione materiae alla sospensione feriale dei termini processuali).

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. Ric. 2019 n. 30316 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -3- (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 24 giugno 20