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Ordinanza — n. 33063/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to state merits conclusions on procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33063/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to state their conclusions on the merits regarding the alleged procedural violations. The lower court had ruled that an appellant complaining of procedural errors must also present substantive conclusions, a requirement the appellant ignored. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellants to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: An appeal challenging procedural violations by the first-instance judge is inadmissible if the appellant fails to formulate conclusions on the merits, as the appeal must address both the procedural defect and the substantive outcome.

Parole chiave

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inadmissibility appeal failure state merits procedural violation appellant burden substantive conclusions danno ai creditori bancarotta fraudolenta credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
articolo 2901 c.c
Concluse pertanto chiedendo che l'atto di donazione fosse dichiarato inefficace nei confronti della società attrice, ai sensi dell'articolo 2901 c.c..
articolo 101 c.p
Col quinto motivo sostengono che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 101 c.p.c., senza indicare per quali ragioni sotto quale aspetto.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6901-2019 proposto da: BAGNULO FELICE, BAGNULO VITA, LONGO MADIA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA RANDACCIO 1, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO MUSA, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCO ORLANDINO; - ricorrenti - Contro SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA B. BUOZZI N. 82, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARRAZZA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché VERSALIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA B.

BUOZZI N. 82, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MARRAZZA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché POLIMERI EUROPA SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 758/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata l'11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 la società Syndial s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Brindisi, sezione di Ostuni, Felice Bagnulo e Pasquale Bagnulo, esponendo che: -) era creditrice di Pasquale Bagnulo dell'importo di circa 71000 euro; -) Pasquale Bagnulo il 4 febbraio 2010 aveva donato tutti i suoi beni immobili al figlio Felice Bagnulo; -) la donazione era avvenuta in frode delle ragioni creditizie.

Concluse pertanto chiedendo che l'atto di donazione fosse dichiarato inefficace nei confronti della società attrice, ai sensi dell'articolo 2901 c.c.. Tutti i convenuti rimasero contumaci.

2. Nel corso del giudizio intervenne volontariamente la società Polimeri Europa s.p.a. (che in seguito rnuterà ragione sociale in Ric. 2019 n. 06901 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -2- Versalis s.p.a.), anch'essa assumendo di essere creditrice del convenuto e chiedendo la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti dell'atto dispositivo da questi compiuto.

2. Con sentenza 13 dicembre 2014 n. 1503 il Tribunale di Brindisi accolse la domanda. La sentenza venne impugnata da Felice Bagnulo. L'appellante dedusse: -) la nullità del giudizio, per essere stato deciso da un giudice (il Tribunale di Brindisi) diverso da quello indicato nell'atto di citazione (il Tribunale di Brindisi, sezione di Ostuni); -) la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, in quanto priva dell'avvertimento di cui all'articolo 163 n. 7 c.p.c.; -) la "nullità della relata di notifica" (così si legge nella sentenza impugnata), sul presupposto che "la .spedkione del plico postale è stata effettuata dal Tribunale di Brindisi mentre nella relata di notifica è indicato quale ufficio di spedkione il Tribunale di Brindisi-seRione distaccata di Francavilla Fontana".

3. Con sentenza 11 luglio 2018 n. 758 la Corte d'appello di Lecce dichiarò inammissibile il gravame. Ritenne la Corte d'appello che l'appellante, il quale lamenti col proprio gravame la violazione di regole processuali da parte del primo giudice, ha l'onere di formulare anche le proprie conclusioni nel merito, a pena di inammissibilità dell'appello, il che nel caso di specie non era avvenuto. Ric. 2019 n. 06901 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -3- 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Felice Bagnulo, Vita Bagnulo e Madia Longo, anche quali eredi e successori di Pasquale Bagnulo, con ricorso fondato su cinque motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi la Syndial Servizi Ambientali s.p.a. e la Versalis s.p.a.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che il giudizio di primo grado era nullo. Col secondo motivo lamentano che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era nulla. Col terzo motivo sostengono che la sentenza di primo grado era nulla. Col quarto motivo sostengono che la Corte (l'appello avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione degli atti nulli, ed in particolare dell'atto di citazione. Col quinto motivo sostengono che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 101 c.p.c., senza indicare per quali ragioni sotto quale aspetto.

2. Tutti i motivi sono manifestamente inammissibili perché prescindono dalla ratio decidendi della sentenza impugnata. Nessuno dei motivi, infatti, investe l'affermazione in iure compiuta dalla Corte d'appello: e cioè che chi si duole in appello della violazione di regole processuali da parte del giudice di primo grado, deve formulare a pena di inammissibilità del gravame anche le proprie conclusioni nel merito.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. Ric. 2019 n. 06901 sez. M3 - ud. 24-06-2021 -4- (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Felice Bagnulo, Vita Bagnulo e Madia Longo, in solido, alla rifusione in favore di Syndial Servizi Ambientali s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.645, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Felice Bagnulo, Vita Bagnulo e Madia Longo, in solido, alla rifusione in favore di Versalis s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.645, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile