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Ordinanza — n. 33037/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a clerical error in a judgment to include the opposing counsel's fees in the cost order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33037/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court issued an order to correct a material error in a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The original decision omitted the requirement to pay the opposing party's lawyer, Avvocato Luca Parrella, as an antistatary, despite his request. The court ruled that the omission was a clerical mistake and mandated the correction to include the lawyer's fees in the cost order.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; The court may correct clerical errors in judgments to ensure the proper allocation of costs, including the payment of opposing counsel's fees as antistatary expenses.

Parole chiave

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clerical error correction litigation costs allocation antistatary fees material error remedy judgment amendment procedure spese di difesa dispensa dal versamento delle spese spese inutili

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
Luca Parrella, quale antistatario, a norma dell'art. 93 c.p.c., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese Sez.
art. 93 c.p
Luca Parrella, quale antistatario, a norma dell'art. 93 c.p.c., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese Sez.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 8143-2020 proposto da: HYRIA DI SALVATORE MINIERI & C. SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del socio accomandatario MIN IERI SALVATORE anche in proprio, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA PARRELLA; - ricorrente - contro THERMOFRIGOR SUD SRL; - intimata - Sez. VI- RG 8143/2020 camera di consiglio 14.7.2021 avverso l'ordinanza n. 5312/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. LA CORTE OSSERVACon sentenza n. 8143/2020 questa Corte ha respinto il ricorso per cassazione proposto da Thermofrigor Sud avverso la sentenza n. 84/2018 della Corte di appello di Napoli. Con la stessa pronuncia la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente Hyria di Salvatore Minieri & C. s.a.s.. Nella redazione del dispositivo della detta sentenza è occorsa una omissione, avendo la Corte mancato di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, che aveva richiesto disporsi in tal senso.

P.Q.M.

La Corte dispone che ove, nel dispositivo della sentenza n. 8143/2020, è scritto «condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, ed agli accessori di legge» sia da intendere «condanna la ricorrente al pagamento, in favore del difensore della controricorrente, avv. Luca Parrella, quale antistatario, a norma dell'art. 93 c.p.c., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese Sez. VI-RG 8143/2020 camera di consiglio 14.7.2021 2 forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00, ed agli accessori di legge»; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Civile, in data 15 luglio 2021. • Il Presidenp, DEPC'Zi7ATe !!' .LPFPA ogg