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Ordinanza — n. 33029/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the 60-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33029/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the 60-day deadline for cassation appeals in enforcement proceedings. The appellant, Spina, sought to overturn an appellate court ruling that declared a payment notice null regarding amounts exceeding his hereditary share. The court rejected the appeal on the ground that the filing date of September 10, 2019, was beyond the statutory limit which expired on August 11, 2019, as no suspension of time limits applied to this type of enforcement case.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2, e 326 c.p.c.; The 60-day deadline for filing a cassation appeal in enforcement proceedings is strict and excludes the suspension of time limits during holidays, rendering a late filing inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal enforcement proceedings statutory deadline inadmissible appeal suspension of time limits petizione d'eredità responsabilità per debiti ereditari convenzione circa l'eredità devoluta

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2, c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018
Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017
Cass., Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA nIk)aq sul ricorso iscritto al numero 26270 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da SPINA Sergio Antonino (C.F.: SPN SGN 67107 C351U) avvocato, costituito personalmente in giudizio ai sensi dell'art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di MUSCIUMARRA Anna (C.F.: MSC NNA 36H43 C351Z) PETRALIA Serafina (C.F.: PTR SFN 77H70 C351E) PETRALIA Giulio (C.F.: PTR GLI 81D25 C351A) rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Magnano di San Lio (C.F.: MGN MCL 65S29 C351L) e Renato La Rosa (C.F.: LRS RNT 55L29 C351S) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 1335/2019, pubblicata in data 10 giugno 2019 (e no- tificata in data 12 giugno 2019); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Anna Musciumarra, nonché Serafina e Giulio Petralia, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto di pagamento dell'importo di C 41.461,94, oltre accessori, loro intimato, Ric. n. 26270/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 4 quali eredi di Carmelo Petralia, da Sergio Antonino Spina, in virtù di un titolo esecutivo di formazione giudiziale. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania. La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della deci- sione di primo grado, ha dichiarato la nullità del precetto op- posto, limitatamente all'intimazione del pagamento, in con- fronto di ciascun intimato, di una somma eccedente la quota parziaria dell'obbligazione ereditaria gravante sullo stesso, ri- gettando per il resto i reciproci atti di gravame proposti dalle parti.

Ricorre lo Spina, sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso la Musciumarra e i Petralia. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 10 giugno 2019 e, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente (sia nell'epigrafe del ricorso che in calce allo stesso, a pag. 19, nell'indice dei documenti allegati), gli è stata notificata da controparte in data 12 giugno 2019. Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi de- gli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.. Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termi- ni, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (l'esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecu- Ric. n. 26270/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 4 tiva, oltre che per quelli di accertamento dell'obbligo del ter- zo; ex plurimis:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinan- za n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 2, Or- dinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14591 del 22/06/2007, Rv. 598123 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Detto termine scadeva dunque in data 11 agosto 2019. La notifica del ricorso (datato 10 settembre 2019) risulta ef- fettuata a mezzo P.E.C. solo in data 10 settembre 2019.

Il ricorso stesso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 26270/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi C 4.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione in data 17 giugno 2021. Il presidente A elaide AMENDOLA aJm DEPOSITATO N CANCELLERIA oggi, CANCELLIERE