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Ordinanza — n. 33022/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on costs allocation error when appellate court compensates fees despite total appeal success.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33022/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's decision to compensate litigation costs between parties. The appellant argued that costs should not be offset because the appeal was fully granted, creating a situation of reciprocal non-loss. The court ruled that the Second Instance judge erred by failing to recognize the appellant's overall victory, violating the principle that cost allocation must reflect the global outcome of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 91, Art. 92 c.p.c.; The appellate judge must independently regulate litigation costs after reforming a judgment, attributing them based on the overall case outcome rather than partial losses in individual degrees.

Parole chiave

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litigation costs allocation appellate reform power reciprocal loss principle global outcome assessment civil procedure code cost compensation error judicial duty curation risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Nel caso di specie, dunque, il giudice di secondo grado ha errato là dove ha compensato le spese di entrambi ì gradi di merito ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod.
art. 91 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/3/2014
civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/3/2014).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23577-2020 proposto da: CALABRESE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO DI SALVIA; - ricorrente - contro PERFETTO MIRIAM; - intimata - avverso la sentenza n. 5830/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che:

1. Con atto notificato via pec il 31/8/2020, Francesco Calabrese propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 5830/2019 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata in data 3/12/2019 e non notificata. Miriam Perfetto, intimata, non ha svolto difese in questa sede.

2. Per quanto ancora rileva, Miriam Perfetto conveniva in giudizio il praticante avvocato Francesco Calabrese al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della transazione da costui raggiunta in suo nome e conto con la Sara Ass.ni in data 9/9/2013, senza averne ricevuto incarico una volta divenuta maggiorenne. Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il sig. Calabrese al pagamento della somma di C 3.000,00, oltre alle spese processuali.

3. Avverso la sentenza, il sig. Calabrese ha proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha accolto l'appello e riformato integralmente la decisione di prime cure. In particolare, la Corte ha ritenuto non fornita la prova dei danni lamentati e, dunque, ha rigettato l'originaria domanda risarcitoria compensando le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in ragione dei loro opposti esiti. Il motivo è incentrato sull'intervenuta compensazione delle spese di lite. Ric. 2020 n. 23577 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Considerato che:

1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia la «violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc e perciò ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» per avere la Corte d'Appello compensato le spese di lite tra le parti in relazione a entrambi i gradi del giudizio senza considerare che, nel caso di specie, non vi era soccombenza reciproca tra le parti in quanto l'appello era stato accolto integralmente.

2. Il motivo è fondato.

3. Merita sottolineare che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte «Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/3/2014).

4. Nel caso di specie, dunque, il giudice di secondo grado ha errato là dove ha compensato le spese di entrambi ì gradi di merito ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., «in considerazione del diverso esito del Ric. 2020 n. 23577 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- or) giudizio in ciascun grado» (p. 7, sentenza impugnata) in quanto il ragionamento seguito non collima con una ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, dato l'integrale accoglimento dell'appello.

5. Sul punto della compensazione delle spese di lite, pertanto, è mancata una motivazione in linea con l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. "ratione temporis" applicabile, neanche individuato nel suo contenuto. Conseguentemente, la Corte cassa la sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione. PQM La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, nella camera di consiglio della sezion - tu civW Il Pre / ChiatW, ziosi ji DEP OSIT AI° i% C AVir, oggi, C