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Ordinanza — n. 32970/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares appeal null due to missing necessary co-plaintiff partners in partnership tax litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32970/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the entire appeal null and remanded the case to the first-instance tribunal. The tax agency argued for a violation of tax assessment laws, but the court found the lower court failed to notify additional partnership partners required by law. Because the existence of other partners was necessary for the partnership's legal status, their absence rendered the entire proceeding void.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 546/1992; In tax litigation involving partnerships, the unitary nature of the assessment creates a necessary joinder of all partners, and the court must integrate the contradictory proceedings with absent partners under penalty of absolute nullity.

Parole chiave

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necessary joinder of parties partnership tax litigation absolute nullity of judgment missing co-plaintiffs unitary tax assessment contenzioso tributario tassazioni fiscali inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020, n. 18
Infatti l'art. 83, comma 2, del d.l.
Art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
2.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 14 d.lgs. n. 546/1992
14-09-2021 -4- soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.
Art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, del d.P.R.
Art. 109, quarto comma, d.P.R. n. 917/1986
600 del 1973 e dell'art. 109, quarto comma, del d.P.R.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 170 cod. proc. civ
art. 285 cod. proc. civ
14-09-2021 -3- analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18034 del 06/08/2009
29290 del 15/12/2008; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18034 del 06/08/2009; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 12/03/2010
18034 del 06/08/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 12/03/2010;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20527 del 29/09/2020
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16977-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro PASTICCERIA SCALVINI DI CUMERLOTTI & C. SNC , PECORARO ROSOLINO; - intimati - avverso la sentenza n. 1217/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 16/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 16 ottobre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria, dopo averli riuniti, ha accolto gli appelli dell'Ufficio avverso la medesima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova che, dopo averli riuniti, aveva accolto il ricorso della Pasticceria Salvini s.a.s. di Pecoraro Rosolino & C., e quello di Rosolino Pecoraro, socio di quest'ultima per la quota del 50%, rispettivamente introdotti contro gli avvisi d'accertamento che, per l'anno d'imposta 2006, all'esito di verifica fiscale nei confronti della s.r.I., avevano determinato il maggior reddito d'impresa, e le conseguenti maggiori imposte, della società e, di conseguenza, il maggior reddito del socio.

I contribuenti sono rimasti intimati. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso, notificato a mezzo p.e.c. al medesimo difensore dei due intimati il 18 giugno 2020, dovendo applicarsi la sospensione legale disposta in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Infatti l'art. 83, comma 2, del d.l. del 17/03/2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, Ric. 2020 n. 16977 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -2- espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Il successivo comma 21 dello stesso art. 83 del d.l. n. 18 del 17/03/2020 ha poi previsto che «le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi [...] alle commissioni tributarie». Successivamente, con l'articolo 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge n. 40 del 2020, la scadenza del 15 aprile 2020 è stata prorogata all'il maggio 2020. Per effetto di tali disposizioni, con riferimento anche al processo tributario, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, tra l'altro, la decorrenza del termine concernente la proposizione del ricorso per cassazione (conforme, sul punto, è peraltro la circolare n. 10/E del 2020 dell'Amministrazione).

Pertanto, nel caso di specie, il termine per impugnare è rimasto sospeso dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 e la sua scadenza deve pertanto essere incrementata di un numero di giorni (63) corrispondente a tale periodo. Ancora preliminarmente, va ribadito che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare « La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, Ric. 2020 n. 16977 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29290 del 15/12/2008; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18034 del 06/08/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6051 del 12/03/2010;

Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 20527 del 29/09/2020, in materia proprio di ricorso per cassazione). 2.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 109, quarto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. 3.Rileva il Collegio che deve essere dichiarata, d'ufficio, la nullità dell'intero giudizio, non risultando dalla sentenza impugnata, né dal ricorso, che abbiano partecipato ai giudizi di merito soci ulteriori della contribuente s.n.c., diversi da Rosolino Pecoraro, sebbene l' esistenza di almeno uno di loro debba essere necessariamente presupposta a causa della persistenza della stessa società di persone s.n.c. e della circostanza che il socio intimato è definito nello stesso ricorso "compartecipe nella misura del 50%".

Infatti, In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei Ric. 2020 n. 16977 sez. MT - ud. 14-09-2021 -4- soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo. (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018, ex plurimis). La rilevata nullità preclude ogni decisione sul motivo di ricorso e comporta la rimessione al giudice di primo grado, perché provveda all'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi. P. Q. M. Giudicando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2021.

Il Presidente An