Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address the main ground of revocation regarding the nullity of the title.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to adequately challenge the primary ground of the lower court's decision. The appellant argued violations regarding legal costs and procedural principles but did not sufficiently contest the core finding that the enforcement title was null due to non-notification. The court ruled that the decision stands because the revocation was granted despite the appellant's eventual loss in the rescissory action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not adequately address the main operative part of the contested judgment, specifically the decision on the revocation of the title.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12320-2020 proposto da: DE MARCO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale GORIZIA n. 24, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CASIMIRO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI DE GREGORIO; - ricorrente - contro SANTORO VINCENZA e DE MARCO PIETRO; - intimati - avverso la sentenza n. 2864/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
L'avvocato Michele De Marco quale distrattario in procedimento esecutivo che venne iniziato per il cliente Pietro De Marco nei confronti della moglie Vincenza Santoro, sulla base di un decreto ingiuntivo che sarà poi dichiarato inefficace — dopo un complesso percorso processuale, iniziato irritualmente dinanzi al Giudice di Pace e trasmigrato successivamente in Tribunale, dove si è concluso — venne condannato, dal Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2864 del 18/11/2019, quale giudice della revocazione avverso una precedente sentenza dello stesso Tribunale, quale giudice di appello nelle causa di competenza del Giudice di Pace, alla restituzione della somma percepita a titolo di spese legali nei confronti dell'originaria parte ingiunta e successivamente esecutata Vincenza Santoro, che aveva opposto il monitorio.
Il ricorso proposto è, pertanto, per la cassazione della sentenza, del Tribunale di Taranto, n. 2864 del 2019 — che ha deciso sulla revocazione121tra sentenza dello stesso Tribunale, accogliendo la Totuulg ti U h accogliendg'appello proposto da Vincenza Santoro — e formula il seguente motivo: violazione e falsa applicazione dei principi normativi in materia di soccombenza e di liquidazione delle spese legali, onere delle spese processuali, condanna alle spese, compensazione, artt. 91, 92, 93 e 336 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., vizio di motivazione.
Pietro De Marco e Vincenza Santoro sono rimasti intimati. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale di cui all'art. 375 cod. proc. civ. Ric. 2020 n. 12320 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità dell'impugnazione, è stata ritualmente comunicata alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., nella quale ha insistito nella propria prospettazione. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure si incentrano sul non essere il difensore distrattario, qualità assunta dall'avvocato Michele De Marco, sin dalla fase monitoria, parte processuale in proprio, ma, tuttavia, non censura adeguatamente il capo principale della decisione, con riferimento alla posizione dell'avvocato Michele De Marco, esposto dal rigo 13 in poi della motivazione della sentenza, che è quello del venire meno dell'intero titolo esecutivo, ossia del decreto ingiuntivo nei confronti di Vincenza Santoro, perché non notificato, con conseguente nullità di tutti gli atti esecutivi compiuti e conseguente obbligazione restitutoria «p er la restitufzione di somme riconosciute a titolo di spese e competen.ze processuali in un processo nullo, e pertanto non dovute».
In conseguenza di ciò anche la condanna alla corresponsione delle spese legali in favore di Vincenza Santoro è sorretta dall'esito della causa di rvoazione, atteso che nonostante raccoglimento della 54'1,441e4AR revocazione a causa rescissoria è stata decisa in senso sfavorevole sia all'avvocato Michele De Marco che al suo originario assistito. La pronuncia impugnata resiste al sindacato di legittimità anche, pertanto, in punto di onere delle spese ed è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (si veda, di recente, in una fattispecie di parte vittoriosa in giudizio rescindente ma soccombente in fase rescissoria Cass. n. 00975 del 16/01/2019 Rv. 652302— 01).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ric. 2020 n. 12320 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendovi stata costituzione di controparte alcuna. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021. Il Presid e Chiara DEPOS