Cassation court dismisses appeal regarding late opposition to attachment due to improper service location.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the attachment notice was improperly served. The lower court correctly determined that service at the appellant's professional office in Taranto constituted valid notification under the Civil Procedure Code. Consequently, the statutory period for filing an opposition began from the date of service, not from the appellant's later discovery of the act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 cod. proc. civ.; Art. 617 cod. proc. civ.: Service of legal acts at the professional domicile of the recipient constitutes valid notification, thereby triggering the statutory time limits for subsequent procedural actions regardless of the recipient's subsequent knowledge of the act.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10150-2020 proposto da: SIMONETTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, alla PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE IMPERIO; - ricorrente - Contro PARENTE TEOFILO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, alla PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - controricorrente- avverso la sentenza n. 42/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. L'avvocato Alessandro Simonetti propose opposizione all'esecuzione, avverso pignoramento presso terzi, promosso dall'avvocato Teofilo Parente nei suoi confronti in forza di titolo giudiziale, affermando che il pignoramento non gli era mai stato notificato L'istanza cautelare di sospensione venne rigettata come pure l'opposizione agi atti, così qualificata dal giudice dell'esecuzione. Avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione del Tribunale di Taranto l'avvocato Simonetti ricorre con due motivi. Resiste con controricorso l'avvocato Teofilo Parente.
La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata, secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. L'avvocato Simonetti ha depositato memoria nella quale ha fatto rilevare la ritualità del conferimento del mandato difensivo in favore dell'avvocato Imperi°. Ciò posto il Collegio prende atto della ritualità del conferimento della procura speciale alle liti per il giudizio di cassazione e nel contempo rileva, tuttavia, l'inammissibilità del ricorso. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 543 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ritenuto erroneamente che l'atto di pignoramento presso terzi risultava ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. mediante l'invio dell'avviso in data 03/12/2018.
Ric. 2020 n. 10150 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Il secondo motivo afferma Violazione e falsa applicazione dell'art.617 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. laddove il giudice non ha accolto l'opposizione in quanto tardiva. La difesa dell'avvocato Simonetti è, invero, incentrata sull'irritualità della notifica effettuata in luogo a lui non pertinente, con la conseguenza che la decorrenza del termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione andrebbe individuata con riferimento non alla data della notifica del pignoramento, bensì della conoscenza effettiva dell'atto avutasi solo seguito di un accesso presso la propria banca. 17 .
Il primo motivo èiinam ss n quanto il pignoramento è stato notificato allo studio dell'avvocato Simonetti in Taranto alla via Minniti 75/A e lo stesso sostanzialmente ammette che il proprio domicilio professionale è ivi ubicato. La motivazione della sentenza del Tribunale è, peraltro, chiara nel ritenere pienamente valido il procedimento notificatorio, nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., ritenendo privi di rilievo il mancato ritiro del plico restituito per compiuta giacenza (pag. 2 della sentenza in atti), ed ha ritenuto tardive le deduzioni difensive dell'avvocato Simonetti, in quanto non proposte con l'originaria opposizione introduttiva della fase sospensiva. t Il secondo mezzo è del pari itnanrimissibila in quanto il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, e la controversia in esame appartiene pacificamente a detto ambito, non poteva che decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, e non al momento dalla conoscenza degli effetti dell'atto.
Il ricorso deve, pertanto, essere 1C iarato I . I• , mi si Ric. 2020 n. 10150 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- Per le spese di questo giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, valutata l'attività professionale espletata e il valore della controversia. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
raiara inammissibile/ il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro in euro 2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15°/0, oltre IVA e CA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno