Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding cited procedural documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Provincial Administration inadmissible for failing to meet the requirement of specific citation. The appellant referenced a specific internal note from the Provincial Administration but did not reproduce the document or provide precise details on its location within the trial file. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on its merits because the cited evidence was insufficiently identified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; In cassation appeals, grievances based on documents from the trial court are inadmissible if the appellant merely references them without reproducing the text or providing specific indications necessary for their identification within the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente O ',DINANZA sul ricorso 10053-2020 proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINC“rLE DI VIBO VALENTIA, in persona del Presidente pro tempore, domi: Nata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE t i CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA ROSA PISA NT; - ricorrente - :ontro COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL FIORITA 90 presso lo studio dell'avvocato LILLI 4RANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARISTELLA OT I kVIANA PAOLI'; - controricorrente :antro MIRABELLO ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 1113/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 5/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIETTA SCRIMA. Rilevato che: l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti del Comune di Vibo Valentia e di Anna Mirabello e avverso la sentenza n. 1113/2019, pubblicata il 5 dicembre 2019, del Tribunale di Vibo Valentia che, accogliendo penquanto di ragione il gravame proposto dal predetto Comune e in rifw na parziale della sentenza appellata n. 183/2014 emessa dal Giudice di pace di Vibo Valentia, ha dichiarato il difetto di legittimazione pass iva del Comune di Vibo Valentia in relazione alla domanda risarcitoria avanzata da Anna Mirabello per essere responsabile l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, nei cui confronti il primo Giud ,.e aveva disposto l'integrazione del contraddittorio, e ha condannato tale Amministrazione al pagamento della somma di euro 1.371,07, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, in favore della Mirabello, a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'auto di proprietà di quest'ultima, nella circostanza guidata da tale sig.
Tomaino, a causa di una buca presente sulla strada che conduce dalla frazione di Piscopio a Vi:o Valentia, nonché al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito in favore della Mirabello e del Comune di Vibi Valentia; il Comune di Vibo Valentia ha resistito con controricorso illustrato da memoria; l'intimata Anna Mirabello non ha volto non ha svolto attività difensiva in questa sede; Ric. 2020 n. 10053 sez. M3 - ud. 10-06-202! - 2- la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.; considerato che: con l'unico motivo, rubricato «Violazione, falsa ed errata applicazione ed interpretazione dell'art. 2 e sgg., del D.Igs. 30.04.1992, n. 285 denominato "Nuovo Codice della strada", dell'art. 4 e sgg. del D.P.R. n. 495/1992 del 16.12.1992 denominato "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 21.07.2005 con la quale il Comune di Vibo Valentia, in via definitiva ed in conformità della predetta normativa ha delimitato la sua perimetrazione urbana», la ricprrente sostiene che il luogo teatro del sinistro ricadrebbe all'interno della perimetrazione urbana delimitata, in via definitiva e ai sensi dell'5rt. 2 comma 5 e 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, con la deliberazione della Giunta Comunale richiamata nella rubrica del mezzo e sarebbe ubicato all'interno del centro abitato di Piscopio in cui "corre" la S.P. 14 e a tale riguardo richiama la "nota a firma del Responsabile del Settore III Arch.
Giacomo Consoli - Ente Provinciale di Vibo Valentia - ,del 04.12.2012 prot. 1710"; ad avviso della ricorrente, avendo il Comune, con la detta delibera, «delimitato la perimetrazione urbana in via definitiva all'interno della quale rientrano le diverse frazioni' tra cui quella di Piscopio con una popolazione superiore a diecimila abitanti, i tratti delle strade che, se pur appartenenti all'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, attraversano la perimetrazione urbana del Comune di Vibo Valentia costituiscono strade comunali, con conseguenti effetti che la legge attribuisce a tale classificazione in materia di competenza e responsabilità nella gestione cuile strade interne quali comunali»; il motivo è inammissibile si per difetto di specificità, non essendo stato nello stesso precisato se e quando sia state,, prodotte, nel Ric. 2020 n. 10053 sez.
M3 - ud. 10-06-202,. - 3- giudizio di merito la "nota a Firma del Responsabile del Settore III Arch. Giacomo Consoli - Enr.e Provinciale di Vibo Valentia - del 04.12.2012 prot. 1710", cui sí fa riferimento nel mezzo (v. p. 4 del ricorso), e tanto alla luce del principio affermato da Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469, sec mdo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibil7, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si 'imiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso o /vero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarié. alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolg' nento del processo inerente alla documentazione, come pervertita presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'estme, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di J fficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione ir sede di giudizio di legittimità», sia perché, pur deducendosi viola :ione, falsa ed errata interpretazione di legge, con lo stesso sì teAde, in sostanza, a contestare un accertamento in fatto operzito dal Tribunale (Cass., sez. un., 27/12/2019 n. 34476) e neppure si censura specificamente quanto affermato a pp. 4, 5, 6 e 7 de!- sentenza impugnata in questa sede; alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituit,.,, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confron;i dell'intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in quesa sede; va dato atto della sussist.nza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da pace della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 rr aggio 2002 n. 115, nel testo introdotto/ dall'art. 1, comma 17, della 'egge 24 dicembre 2012, n. 228, di un f ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari R1c. 2020 n. 10053 sez.
M3 - ud. 10-06-202 - 4- ')7 a quello dovuto per il ricorso, norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammis bile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del corstroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che li ..,ida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nelle', misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessoN di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 mag.;-,io 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della iE ,jge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. :
3. Così deciso in Roma, nella .amera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema pi Cassazione, 11 10 giugn