Cassation court dismisses appeal on warranty defects, upholding lower court's finding that buyers knew defect causes in winter 2008-2009.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by two partners against a second-instance judgment regarding construction defects in a property. The buyers argued that the statute of limitations for warranty claims had not yet expired because they lacked full knowledge of the defect's causes until a technical consultation. However, the court affirmed the lower court's factual finding that the moisture stains appearing in winter 2008-2009 were sufficient to establish knowledge of the defect's origin. Consequently, the court ruled that the buyers failed to meet the requirement of secure knowledge regarding the construction flaws, leading to the dismissal of their claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1669 c.c.; In warranty claims for serious construction defects, the limitation period does not begin until the client has secure knowledge of the defects and their attribution to construction errors, which requires technical investigation to confirm the cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28543-2019 proposto da: ANTONINI GABRIELE, VANNICOLA NAZARENO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 49, presso lo studio dell'avvocato CARLO ARNULFO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti- contro TURLA GIAMBA FIISTA, PASQUALI ELISA, SCIAMANNA MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell'avvocato MARCO BATTAGLIA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO SERRA; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 1071/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2019 n. 28543 sez. M3 - ud. 17-06-2021 -2- RITENUTO CHE 1.-Marco Sciamanna, Elisa Pasquali, Giambattista, Turla hanno acquistato un immobile dalla società "Costruzioni Futura snc di Antonini e Vanniccola" che ne era altresì costruttrice. Nell'inverno 2008-2009, dopo poco tempo dall'insediamento, hanno notato la comparsa di macchie di umidità, e poco dopo hanno dato incarico, nel gennaio del 2009, ad un tecnico che ha accertato le cause di tale infiltrazione attribuendole a vizi di costruzione. Gli acquirenti hanno dunque denunciato i vizi il 18 febbraio 2009, all'esito della consulenza, ed hanno dapprima instaurato un accertamento tecnico preventivo, ed in seguito una causa per il risarcimento e l'eliminazione dei vizi (8.2.2010). 2.-11 Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l'eccezione di decadenza formulata dalla società convenuta, assumendo come data di conoscenza dei vizi quella dell'inverno 2008-2009, momento di comparsa delle macchie di umidità; di contrario avviso invece la Corte di Appello di Ancona, che ha ritenuto di far decorrere la conoscibilità del vizio dalla consulenza tecnica, condannando i due soci illimitatamente responsabili, ossia Gabriele Antonini e Nazzareno Vanniccola. 3.-Questi ultimi due impugnano la sentenza della Corte di Appello di Ancona con due motivi, contestati dagli intimati, che hanno notificato controricorso.
CONSIDERATO CHE 4.-11 primo motivo denuncia violazione degli articoli 101, 112, 291 c.p.c. La tesi è la seguente: l'appello è stato notificato nei confronti della società "Costruzioni Futura", mentre la decisione risulta presa nei confronti dei soci quali legali rappresentanti, con violazione dunque del contraddittorio, non essendo questi ultimi stati citati nel giudizio di secondo grado. Ossia: citata in appello la società, la pronuncia invece ha riguardato i soci. Il motivo è infondato. Innanzitutto, la pronuncia ha riguardato non i ricorrenti in proprio, ma, per l'appunto, costoro quali legali rappresentanti, e dunque è stata assunta nei confronti della stessa società.Con la conseguenza che la censura è inammissibile poiché postula una situazione diversa da quella oggetto di giudizio.
Invero, la società, al momento della citazione, era in liquidazione (ma poco prima della citazione in appello si era trasformata da snc a srl), ed è stata poi cancellata nel corso del giudizio, con la conseguenza che con comparsa successiva si sono costituti in sua vece i due soci: sempre quali rappresentati legali. Inoltre, è da considerare che i soci della snc sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, cosi che, sul piano della responsabilità contrattuale rispondono insieme alla società, pur dopo la sua cancellazione. Inoltre, è da considerare che essi si sono costituiti in vece della società quando quest'ultima è stata cancellata, e dunque sono subentrati nel processo. 5.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 1669 c.c. ed assume una erronea valutazione circa il momento di decorrenza del termine di decadenza.
Secondo i ricorrenti infatti poiché i vizi rilevati dal consulente erano identici a quelli visti dagli stessi acquirenti, la perizia che costoro hanno fatto fare non ha aggiunto alcunché alla loro conoscenza, che dunque era già rilevante al momento della comparsa delle macchie. Il motivo è inammissibile. Per due ragioni. Intanto la ratio della decisione impugnata è nel senso che per conoscenza dei vizi si intende una conoscenza (o conoscibilità) delle sue cause: solo ove l'acquirente abbia conoscibilità non solo dei vizi quanto del fatto che sono riconducibili a difetti di costruzione può dirsi che ha l'onere di farne denuncia.
Questa ratio è corretta, in quanto "in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause" (Cass. 27693/ 2019). E non è impugnata, quanto al principio che afferma.
Piuttosto i ricorrenti assumono che una conoscenza simile era già antecedente. E' vero che "qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici" (Cass. 27693/ 2019), ma la corte di merito, con accertamento in fatto motivato, ha escluso che sin dalla comparsa delle infiltrazioni gli acquirenti potessero avere chiare le cause e la riconducibilità di tali infiltrazioni a difetti di costruzione.
E questo accertamento, proprio perché in fatto, non può essere qui censurato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di 4500,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricor