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Ordinanza — n. 32858/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for failure to correctly calculate contribution prescription start date due to delayed payment term.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32858/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision dismissing INPS's appeal against a professional's non-payment of social security contributions. While the lower court correctly identified the prescription period, it erroneously set the start date to June 16, 2009, ignoring a subsequent decree that delayed the payment deadline to July 6, 2009. The court ruled that this administrative delay legally extended the prescription period, requiring a new calculation based on the correct July date.

Regesto Legislator

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Art. 2935 cod. civ.; Art. 2, commi 26-31, legge 335/1995; Art. 1, comma 1, D.P.C.M. 4 giugno 2009: The prescription period for social security contributions begins from the actual deadline for payment, which may be extended by regulatory decrees, and the court must independently determine this date regardless of party arguments.

Parole chiave

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social security contributions prescription period payment deadline extension regulatory decree Cassation quashing dies a quo INPS liability categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod. civ.
Art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335
- violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2935 cod.civ., dell'art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335, degli art.
Art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno 2010
2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335, degli art. 10, 13 e 18 del decreto legislativo nr.
D.P.C.M. del 4 giugno 2009
17-06-2021 -4- nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 4 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2009, nr.
Art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997
del 4.6.2009 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs.
art. 380 bis cod.proc.civ
articolo 2935 cod.civ
- violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2935 cod.civ., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 10273/2016
Cass. nr. 15631/2016
Cass. nr. 21752/2010
Cass. nr. 11843/2007
Cass. nr. 16573/2004
Cass. nr. 16586/2010
Cass. nr. 20898/2007
Cass. nr. 5360/2004
Cass. nr. 23674/2004
Cass. nr. 11949/2004
Cass. nr. 14210/2002
Cass. nr. 1972/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27040-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro ALESSANDRIA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO N. 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 150/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata 1'08/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato insussistente l'obbligo di Emanuele Alessandria di iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 e di versare i contributi, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2008 quale architetto, iscritto all'Albo ma non alla relativa Cassa, per lo svolgimento di concomitante attività dipendente; la Corte d'appello, pur condividendo, in via astratta, i rilievi dell'Inps in ordine all'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ha giudicato che, in concreto, tale obbligo fosse insussistente, per la intervenuta prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'INPS, individuando come dies a quo del decorso del termine quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2009 (per i redditi del 2008), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la nota dell'Inps del 17.6.2014, giunta a destinazione 1'1.7.2014; ha peraltro escluso che alla mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi presentata dal professionista, del «quadro RR» potesse attribuirsi la valenza di occultamente doloso e, quindi, ha escluso che la Ric. 2019 n. 27040 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -2- presentazione della dichiarazione avesse valore sospensivo del termine di prescrizione; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui ha opposto difese il professionista, con controricorso, successivamente illustrato con memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto - a sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. - violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2935 cod.civ., dell'art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335, degli art. 10, 13 e 18 del decreto legislativo nr. 241 del 1997 (come modificato dall' articolo 2 del decreto legislativo nr. 422 del 1998), dell'art. 17, commi 1 e 2, del DPR nr. 435 del 2001 (come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo nr.63 del 2002, conv. con modificazioni dalla legge nr. 112 del 2002) dell'art. 2 del DPR del 22 luglio 1998 nr.322 (come modificato dal DPR nr. 435 del 2001) degli articoli 36 bis, comma 2, lett. F) e 36 ter del DPR 600 del 1973, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, coincidente, secondo la tesi dell'INPS, con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e, in ogni caso, per non aver attribuito efficacia sospensiva alla presentazione della stessa, in ragione della mancata compilazione del «quadro RR»; il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione Ric. 2019 n. 27040 sez.

ML - ud. 17-06-2021 -3- contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» chiarendo, però, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» ( v. ii-r tliotiverrie.ne, Cass. nr.10273(U);

Ric. 2019 n. 27040 sez. ML - ud. 17-06-2021 -4- nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 4 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2009, nr. 137, che ha differito al 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2008; nella fattispecie, deve, peraltro, darsi atto che la questione attinente al dies a quo del termine di prescrizione del debito contributivo è tuttora sub iudice in quanto oggetto del motivo di ricorso; che, come chiarito da questa S.C., la questione attinente alla individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, costituisce quaestio iuris, su cui il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (v.

Cass. nr. 15631 del 2016; nr. 21752 del 2010; nr. 11843 del 2007; nr. 16573 del 2004); che i dati necessari ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale emergono tutti dalla sentenza impugnata; che, secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa ai D.P.C.M. se hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 4.6.2009 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997); da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2009; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (il 6.7.2009) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; a tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per l'esame delle ulteriori questioni assorbite, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ric. 2019 n. 27040 sez. ML - ud. 17-06-2021 -5-

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 17 giugno 202 ente Do