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Ordinanza — n. 32843/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against custody fee liquidation due to lack of specific factual arguments regarding item dimensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32843/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Enzo De Cicco's appeal inadmissible against the Lecce Tribunal's refusal to increase his custody fee for four seized video games. De Cicco argued that the court's valuation of the games' bulk as equivalent to a moped was arbitrary and lacked concrete evidence, yet he failed to provide specific details on the games' dimensions or packaging. The court rejected this claim because the lower judge's assessment was logically sound and sufficiently motivated, rendering the appeal's lack of specific factual support fatal to its admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 1 D.M. 265/2006; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: An appeal against a custody fee liquidation is inadmissible if the appellant fails to provide concrete evidence or specific factual arguments to support a challenge to the court's valuation of seized items' dimensions.

Parole chiave

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custody fee liquidation seized items valuation inadmissible appeal lack of specific facts procedural admissibility confisca di valori patrimoniali riscossione di pene pecuniarie rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 D.M. 265 del 2006
Questa Corte, confermando la decisione che, accertata l'insussistenza di un uso locale cui fare riferimento, aveva ritenuto applicabile, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1 del D.
Art. 58 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 113 c.p.c.
Art. 59 D.P.R. n. 115 del 2002
265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del D.P.R.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 11015 del 20/05/2014
Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 11015 del 20/05/2014, non massimata).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32589-2019 proposto da: C( DE CICCO ENZO, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI MERCURIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - nonchè contro PROCURATORE REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di LECCE- intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 20/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione proposta da De Cicco Enzo avverso il decreto di liquidazione del compenso spettantegli per le prestazioni rese in qualità di custode di quattro videogiochi oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento penale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione De Cicco Enzo, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD.

PROC. CIV. RIGETTO del ricorso, proposto avverso ordinanza del Tribunale di Lecce con cui è stata rigettata l'opposizione proposta avverso il provvedimento con cui era stato liquidato il compenso dovuto al custode di n.4 videogiochi oggetto di sequestro penale nell'ambito del procedimento n. 6888/2014 R.G.N.R. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 D.P.R. n. 115 del 2002 e 113 c.p.c.; con il secondo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 115 c.p.c.; con il terzo motivo, la violazione del D.M. n. 265 del 2006, degli artt. 5, 6, 58, 59, 168 e ss. del D.P.R. n. 115 del 2002, 3 della Legge n. 241 del 1990 e 12 delle Preleggi.

Tutte le censure attingono il criterio dell'ingombro delle cose custodite, utilizzato dal giudice di merito per la determinazione Ric. 2019 n. 32589 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- del compenso dovuto al custode. Questa Corte, confermando la decisione che, accertata l'insussistenza di un uso locale cui fare riferimento, aveva ritenuto applicabile, in via analogica, la disciplina dettata dall'art. 1 del D. M. n. 265 del 2006 per il compenso dovuto per la custodia di autoveicoli e natanti, ha recentemente ribadito il principio per cui "In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.

M. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del D.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c. c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1205 del 21/01/2020, Rv. 656843) La richiamata decisione, che ha espressamente preso le distanze dal precedente, difforme, n. 20583 del 2017 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20583 del 30/08/2017, Rv. 645349), ha richiamato Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 22966 del 04/11/2011, Rv. 619284, che aveva deciso in modo analogo un caso in cui il giudice di merito aveva determinato il compenso della custodia di un container contenente colli di merce applicando i criteri di liquidazione previsti per la categoria degli autocarri dall'art. 1, lett. c), del citato D. M. n. 265 del 2006". Il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che i motivi di ricorso difettano del necessario grado di specificità. Il ricorrente contesta infatti il criterio dell'ingombro dei beni utilizzato nel caso specifico dal giudice di merito, sostenendo da un lato che si tratterebbe di un metodo Ric. 2019 n. 32589 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -3- arbitrario, sostanzialmente celante una valutazione equitativa, ed assumendo, dall'altro lato, che l'ingombro di ciascuno dei videogiochi oggetto del sequestro avrebbe un ingombro paragonabile a quello di un ciclomotore. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, non sarebbe giustificata l'equivalenza, ipotizzata dal Tribunale, tra l'ingombro di tutti e quattro i videogiochi oggetto di causa e quello di un solo ciclomotore. Il De Cicco, tuttavia, non allega alcun elemento concreto (descrizione degli apparecchi affidati alla sua custodia, loro dimensioni, condizioni di imballaggio, eccetera), né indica alcuna risultanza processuale a sostegno di tale asserita equivalenza tra l'ingombro di ciascun videogioco e quello di un ciclomotore.

Le doglianze proposte dal De Cicco, dunque, contestano in modo apodittico la valutazione del giudice di merito, che, con proprio apprezzamento, incensurabile in sede di legittimità ove sia sostenuto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha ritenuto che quattro videogiochi del tipo di quelli affidati in custodia all'istante fossero dimensionalmente avvicinabili alle misure di un ciclomotore ed ha conseguentemente calcolato il compenso spettante all'odierno ricorrente. Non v'è motivo per censurare questa determinazione, contro la quale il ricorrente insorge contrapponendo alla stima del giudice una valutazione alternativa (per un precedente specifico, relativo ad una fattispecie in cui lo stesso De Cicco aveva impugnato un povvedimento di liquidazione del compenso per la custodia di cinque videogiochi, le cui dimensioni complessive erano state ritenute dal giudice di merito paragonabili a quelle di una autovettura, cfr.

Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 11015 del 20/05/2014, non massimata). Non risultano depositate memorie. Ric. 2019 n. 32589 sez. M2 - ud. 24-06-2021 ) -4- Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civil