Italian Supreme Court dismisses appeal on subcontracting damages, rejecting request to re-evaluate factual findings by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Sopa S.R.L.'s appeal against a lower court ruling that ordered them to pay damages to Edilfrair S.p.A. for defective subcontracted work. The appellant argued the appellate court erred by awarding a higher sum than requested, but the Court rejected this as an attempt to re-examine factual findings, which are beyond the Supreme Court's jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 396 c.p.c.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual findings made by the Court of Appeal; appeals based on alleged errors in fact-finding are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26443-2019 proposto da: SOPA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO VIGNOLINI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LORENZO DI MARZIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 214/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 26.9.2004 Edilfrair S.p.a. evocava in giudizio Sopa S.r.l. innanzi il Tribiunale di L'Aquila esponendo di aver subappaltato alla convenuta, con contratto del 5.12.2003, l'esecuzione di alcuni controsoffitti in un centro postale sito in Sesto Fiorentino, invocando la risoluzione del contratto di subappalto per fatto e colpa della subappaltatrice e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno, da compensare parzialmente con il credito residuo spettante alla convenuta predetta.
Si costituiva Sopa S.r.l. resistendo alla domanda e spiegando domanda riconvenzionale, tanto per il saldo delle opere previste dal contratto, che per il pagamento di quelle extra contratto, comunque effettuate in favore dell'attrice. Con sentenza n. 389/2012 il Tribunale accoglieva la domanda principale, dichiarava risolto il contratto per fatto e colpa della subappaltatrice, che condannava al risarcimento del danno. Interponeva appello avverso detta decisione Sopa S.r.l. e si costituiva in seconde cure Edilfrair S.p.a. per resistere al gravame.
Con la sentenza impugnata, n. 214/2019, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava l'impugnazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Sopa S.r.l., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Edilfrair Costuzioni Generali S.p.a. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe confermato la decisione di primo Ric. 2019 n. 26443 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- grado, che aveva condannato Sopa S.r.l. al pagamento di una somma maggiore di quella invocata da Edilfrair S.p.a.
Ad avviso della ricorrente, infatti, quest'ultima società aveva agito per il pagamento dell'importo di C 7.168,55 -somma risultante dalla compensazione tra l'importo di C 15.373,65 necessario per eliminare i vizi riscontrati alle opere eseguite dalla subappaltatrice e quello di C 5.546,91 riconosciuto a credito di quest'ultima- mentre avrebbe conseguito, all'esito del giudizio di merito, la condanna di Sopa S.r.l. al pagamento della maggior somma di C 27.513,43. La doglianza è infondata. La Corte d'Appello dà atto che Edilfrair S.p.a. aveva effettivamente operato la compensazione tra l'importo indicato come necessario ad eliminare i danni cagionati da Sopa S.r.l. ed il minor credito di quest'ultima, individuando la somma a saldo di C 7.168,55 ma aveva altresì concluso invocando il riconoscimento degli "... ulteriori danni come saranno accertati all'esito dell'istruttoria" (cfr. pag. 4 della sentenza).
Non sussiste, quindi, nessun profilo di ultrapetizione, posto che la sentenza impugnata si è limitata a confermare la decisione del Tribunale che, per l'appunto all'esito della C.T.U. svolta in prime cure, aveva quantificato i danni effettivamente dovuti da Sopa S.r.l. ad Edilfrair S.p.a. nell'importo indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato le conclusioni del C.T.U., travisando gravemente i fatti oggetto di causa.
Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe omesso di valorizzare la circostanza che le opere Ric. 2019 n. 26443 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -3- relative al cantiere nel quale Sopa S.r.l. aveva operato come subappaltatrice erano state collaudate dalla committente Poste Italiane S.p.a. senza alcuna osservazione, tanto che Edilfrair S.p.a. era stata integralmente saldata. Con il quarto ed ultimo motivo, la società ricorrente lamenta l'omessa e contraddittoria motivazione in relazione al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento avanzata da Sopa S.r.l. nel giudizio di merito.
Le tre censure, che per la loro connessione possono essere oggetto di disamina congiunta, sono inammissibili. Con esse, infatti, la società ricorrente invoca una revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, da ritenere estraneo al giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), proponendo una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale, in contrasto con i principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto, all'esito di apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, che già nel terzo S.A.L. le parti avessero previsto la necessità di alcuni interventi sul controsoffitto (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); che il 16.7.2004 fosse stato eseguito il conteggio finale delle opere, all'esito del quale residuava un saldo, in favore della subappaltatrice, pari ad C 5.546,91; che detto importo era stato pagato in corso di causa, all'esito di emissione di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. da parte del Tribunale (cfr. ancora pag. 8); che la C.T.U. avesse accertato l'esistenza di vizi imputabili alla subappaltatrice per un valore Ric. 2019 n. 26443 sez.
M2 - ud. 27-05-2021 -4- di C 35.718,53 a fronte dei quali l'opera non poteva essere ritenuta idonea alla sua destinazione (cfr. pag. 9); che pertanto sussistesse l'inadempimento grave della subappaltatrice; che la circostanza che le opere fossero state collaudate da Poste Italiane S.p.a. non fosse rilevante, posto che Edilfrair S.p.a. aveva incaricato altre ditte del rifacimento delle opere oggetto del subappalto a suo tempo affidato a Sopa S.r.l. (cfr. pag. 11); che, infine, quest'ultima non avesse dimostrato di aver eseguito le prestazioni extra contratto per le quali chiedeva di essere pagata (cfr. pag. 12).
Da quanto precede deriva che il ricorso va, in definitiva, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto —ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002— della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in C 4.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2019 n. 26443 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -5- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio