Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to summarize facts per Article 366 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a sufficient summary of facts as required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued violations regarding procedural costs and lack of defense, but the court found these arguments insufficient without a clear factual basis. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the formal requirements necessary for the Supreme Court to assess the merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal must contain a sufficient summary of facts to allow the Supreme Court to understand the substantive and procedural issues without referring to other sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente Rep. ORDINANZA LuaL sul ricorso iscritto al numero 28597 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da CAINO Giuseppe (C.F.: CNA GPP 76T16 C139S) rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Defilippi (C.F.: DFL CLD 68L23 E4633) -ricorrente- nei confronti di FALLIMENTO C.B. COSTRUZIONI EDILI S.r.l. (CF.: 06054040156), in persona del Curatore fallimentare -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Mila- no n. 3239/2019, pubblicata in data 19 luglio 2019 (e notifica- ta in pari data); udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 17 giugno 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Giuseppe Caino ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso il precetto di pagamento intimatogli dal Falli- mento C.B. Costruzioni Edili S.r.l.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Busto Arsizio La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ric. n. 28597/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 Ricorre il Caino, sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela in- timata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.
U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. Ric. n. 28597/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 575401 - 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.
Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. Il ricorrente non illustra in modo adeguatamente specifico né il credito oggetto dell'atto di precetto opposto, né il titolo ese- cutivo su cui lo stesso era fondato, né le ragioni poste a base dell'opposizione, né le difese della curatela opposta, né le ra- gioni del rigetto dell'opposizione da parte del tribunale, né gli specifici motivi di appello avanzati avverso tale decisione. La lacunosa esposizione dei fatti di causa non consente una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha ori- ginato la controversia e del fatto processuale, elementi neces- sari per la valutazione nel merito delle censure proposte nella presente sede.
In ogni caso, per quanto è possibile evincere da tale lacunosa esposizione, si tratta di censure che non potrebbero trovare accoglimento, come sarà di seguito chiarito. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Sulla viola- zione e falsa applicazione di leqge ex art. 360, c.p.c., co. 1, n. 3 per vizio di motivazione (art. 111 Costituzione, 132 e 161 cod. proc civ., 118 disp. att. c. p.c.)». Il motivo è manifestamente infondato. Ric. n. 28597/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 Contrariamente a quanto pare sostenere (in modo del tutto generico, peraltro) il ricorrente, la decisione impugnata risulta sostenuta da motivazione del tutto adeguata, certamente non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, con riguardo alla questione della persistenza del diritto del creditore di pro- cedere ad esecuzione forzata, in mancanza di prova dell'avvenuto deposito da parte del debitore in stato di so- vraindebitamento di una proposta di accordo ai sensi della legge n. 3 del 2012 e di un provvedimento del giudice, ai sen- si dell'art. 10, comma 3, della predetta legge, di sospensione dell'inizio e della prosecuzione delle procedure esecutive indi- viduali. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa ap- plicazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 10 I. 3/2012».
Il motivo è inammissibile. La censura non coglie l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, sul punto in contestazione ed è comunque formu- lata in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La corte di appello ha infatti affermato che l'opponente non aveva neanche dimostrato di aver depositato una proposta di accordo ai sensi della legge n. 3 del 2012 (e, tanto meno, che fosse intervenuto un provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della predetta legge, di sospensione dell'inizio e della prosecuzione delle procedure esecutive indi- viduali).
Il ricorrente deduce semplicemente di avere depositato tale istanza e (sia pure in termini generici) pare sostenere che sa- rebbe stato nominato l'organismo di composizione della crisi, ma non chiarisce in che data, né precisa se (ed eventualmen- te in che data) era intervenuto il provvedimento di sospensio- ne delle procedure esecutive individuali; soprattutto, in evi- Ric. n. 28597/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 dente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non chia- risce in modo sufficientemente specifico se ed in che modo aveva documentato tutto ciò nel corso del giudizio di merito. 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione di legge ex art. 360, c.p.c., n. 3, in relazione alla cor- rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sulla erronea con- danna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.91, 92 c.p.c.».
Il motivo è manifestamente infondato. La corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittorio- sa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio infatti che la soccombenza della parte opponente (attuale ricorrente) sia stata integrale, essendo stata rigettata la sua opposizione. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, an- che se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr.
Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 - 01; successivamente: Sez. 3, Sen- tenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 - 01), tanto meno, quindi, sotto il profilo della corrispondenza tra il chiesto Ric. n. 28597/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 17 giugno 2021 — Ordinanza — Pagina 5 di 6 ed il pronunciato (la cui pretesa violazione nella specie non ri- sulta neanche argomentata in modo sufficientemente com- prensibile, in verità).
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di