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Ordinanza — n. 32833/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against execution objection dismissal, ruling it was an execution objection not subject to statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32833/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of an execution objection, ruling the objection was untimely. The appellant argued the lower court misclassified the action as an objection to execution acts rather than an objection to execution itself. The court held that since the lower court qualified the claim as an objection to execution, the statute of limitations did not apply, and the appeal was admissible.

Regesto Legislator

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Art. 617, comma 1, cod. proc. civ.; The qualification of the action as an objection to execution, rather than an objection to execution acts, determines the applicability of the statute of limitations, regardless of the accuracy of the initial classification.

Parole chiave

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execution objection statute of limitations execution acts Cassation appeal procedural classification spese di difesa opposizione di terzo assicurazione di protezione giuridica

Disposizioni normative citate

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Art. 617, comma 1, cod. proc. civ.
24734 del 30/12/2019, che ritenne trattarsi di opposizione agli atti esecutivi e che essa fosse stata proposta fuori termine, ossia decorso il termine di cui all'art. 617, comma 1, cod. proc. civ.
art. 375 cod. proc. civ
La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8103 del 02/04/2007
10-06-2021 -2- L'impugnazione è altresì rituale in quanto la ricorrente ha, in materia, fatto corretta applicazione, della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale (Cass. n. 8103 del 02/04/2007 Rv.
Cass. n. 11455 del 17/05/2007
597623 —01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12839-2020 proposto da: EMMECI di ROSSI SEELYE MASSIMO MARIA & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza EUCLIDE n. 47, presso lo studio dell'avvocato YOURI HALLEMANS, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro BLU TEAM S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 24734/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/12/2019; 94q5 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Alla EMMECI di Rossi Seelye Massimo Maria & C. S.n.c. venne notificato precetto, per oltre trentaseimila curo, dalla Blu Team S.r.l. Ti precetto si fondava su titolo esecutivo giudiziale ed era relativo all'IVA per le spese legali dovute dalla Blu Team S.r.l. al proprio difensore. La EMMECI di Rossi Seelye Massimo Maria & C. S.n.c. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Roma. L'opposizione venne dichiarata improcedibile dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 24734 del 30/12/2019, che ritenne trattarsi di opposizione agli atti esecutivi e che essa fosse stata proposta fuori termine, ossia decorso il termine di cui all'art. 617, comma 1, cod. proc. civ.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato ad un unico, complesso motivo, la EMMECI di Rossi Seelye Massimo Maria & C. S.n.c. (già denominata EMMECI di Brizzi Cristina & C. S.n.c.). La Blu Team S.r.l. è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta fondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata. Non sono state depositate memorie. L'impugnazione è tempestiva, in quanto la sentenza del Tribunale di Roma non è stata notificata e il ricorso per cassazione risulta notificato il 04/03/2020.

Ric. 2020 n. 12839 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- L'impugnazione è altresì rituale in quanto la ricorrente ha, in materia, fatto corretta applicazione, della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale (Cass. n. 8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 —01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 - 01): «Ai lini dell'individua.zione del meuo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestx\ione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualifica.zione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguelka che è esperibile ove l'a:zione sia stata qualificata come opposkione all'esecikione, indipendentemente dalla esatteua dell'inquadramento e effettuato», e, pertanto, nella specie, l'unico mezzo di impugnazione consentito, trattandosi di sentenza che aveva qualificato la domanda come di opposizione agli atti, era il ricorso per cassazione.

Il ricorso è fondato. La sentenza del Tribunale di Roma n. 24734 del 30/12/2019 è errata, in quanto, come risulta dal ricorso, laddove è richiamata l'originaria domanda svolta dinanzi detto giudice, non era stato contestato alcun atto esecutivo in via formale, e in particolare il precetto, ma risultava oggetto della contestazione, e quindi della domanda, il diritto stesso della Blu Team S.r.l. a procedere ad esecuzione per somme non dovute, in quanto la società opponente affermava, ed afferma, che nell'importo precettato dalla Blu Team S.r.l.

è, indebitamente, compresa l'IVA dovuta dalla stessa Blue Team S.r.l. al proprio legale. La qualificazione corretta dell'azione intrapresa era, pertanto, di opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che la stessa non era assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 617, comma 1, cod. proc. civ., come ritenuto dal Tribunale di Roma. Ric. 2020 n. 12839 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- Il ricorso deve essere accolto e la sentenza del Tribunale cassata, con conseguente rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021