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Ordinanza — n. 32831/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on construction contract damages, ruling factual assessment of breach severity is for lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32831/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing Truzzi S.p.a.'s challenge to the Brescia Court of Appeal's decision awarding damages to Mossini Elettricità S.r.l. Truzzi argued that the unfinished building and lack of technical documentation constituted non-breaches attributable to the client's inertia rather than the contractor. The court held that the gravity of the breach and the resulting damages are matters of fact for the trial judge's prudent appreciation under Article 1455 of the Civil Code. Consequently, the higher court found no grounds to interfere with the lower court's evaluation of the contractual sinallagma.

Regesto Legislator

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Art. 1455 c.c.; In matters of contractual liability, the assessment of breach severity for contract resolution is a factual question remitted to the merit judge's prudent appreciation.

Parole chiave

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contractual liability breach severity contract resolution factual assessment construction contract damages award inadmissible appeal ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 1455 c.c.
27-05-2021 -4- società committente, delle ultime due tranches di pagamento era da ritenere giustificato, nell'ambito del giudizio comparativo declinato dall'art. 1455 c.c.
Art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.
art. 1227 c.c
Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare quantomeno la colpa concorrente in capo alla Mossini Elettricità S.r.l.
art. 1460 c.c
Con il quarto ed ultimo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., perché la Corte lombarda avrebbe erroneamente apprezzato la condotta delle parti in relazione al sinallagma contrattuale.
art. 1455 c.c
27-05-2021 -4- società committente, delle ultime due tranches di pagamento era da ritenere giustificato, nell'ambito del giudizio comparativo declinato dall'art. 1455 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020
1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020, Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26839-2019 proposto da: TRUZZI S.P.A. A SOCIO UNICO (già TRUZZI PREFABBRICATI CL,/ S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P. BORSIERI n. 3, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO GIULIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO CALCIOLARI - ricorrente - contro MOSSINI ELETTRICITA' S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA n. 67, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA CASARI - controricorrente - avverso la sentenza n. 392/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 2.11.2010 Mossini Elettricità S.r.l. interponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3434/2010 emesso dal Tribunale di Mantova in favore di Truzzi Prefabbricati S.r.l. per il pagamento della somma di C 59.127,84 a saldo dei lavori svolti dall'opposta in esecuzione del contratto di appalto del 15.6.2009 sottoscritto tra le parti. Nella resistenza dell'opposta, il Tribunale accoglieva in parte l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta del minor importo di C 48.807,84 oltre interessi, compensando in parte le spese di lite.

Interponeva appello avverso detta decisione Mossini Elettricità S.r.l. e si costituiva in seconde cure Truzzi S.p.a. Con la sentenza impugnata, n. 329/2019, la Corte di Appello di Brescia accoglieva l'impugnazione, riformando in parte la decisione di prime cure e condannando Truzzi S.p.a. al pagamento in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, della somma di C 50.926,16 oltre interessi. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Truzzi S.p.a., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Mossini Elettricità S.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal fatto che l'appalto concluso tra le parti non aveva ad oggetto un manufatto ultimato, ma soltanto la predisposizione di una Ric. 2019 n. 26839 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- struttura grezza, che poi avrebbe dovuto essere ultimata direttamente dalla committente Mossini Elettricità S.r.l. La circostanza che l'edificio oggetto dell'appalto non fosse ultimato, come riscontrato dal C.T.U., non poteva costituire prova di alcun inadempimento imputabile all'appaltatrice Truzzi S.p.a.

Piuttosto, il mancato completamento del manufatto avrebbe dovuto essere addebitata dalla Corte bresciana all'inerzia della società committente. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta l'omesso esame del fatto decisivo, costituito dalla circostanza che il capannone oggetto dell'appalto di cui è causa non aveva conseguito l'agibilità, e non era in condizioni di conseguirla, non per effetto di un inadempimento imputabile alla società appaltatrice, bensì in ragione dell'atteggiamento colpevolmente inerte della stessa committente, che non aveva eseguito le opere necessarie al completamento della struttura.

Con il terzo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ravvisare quantomeno la colpa concorrente in capo alla Mossini Elettricità S.r.l. Con il quarto ed ultimo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., perché la Corte lombarda avrebbe erroneamente apprezzato la condotta delle parti in relazione al sinallagma contrattuale. In particolare, la Corte brianzola avrebbe dovuto considerare che, nonostante il completamento dell'opera da parte dell'appaltatrice Truzzi S.p.a., la società committente Mossini Elettricità S.r.l. non aveva offerto il pagamento del saldo contrattualmente dovuto.

La mancata consegna, da parte di Truzzi S.p.a., della documentazione necessaria al collaudo Ric. 2019 n. 26839 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -3- dell'opera avrebbe pertanto dovuto essere considerata lecita, perché giustificata dall'inadempimento della committente. Le quattro censure, che per la loro connessione possono essere oggetto di disamina congiunta, sono inammissibili. Con esse, infatti, la società ricorrente invoca una revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito, da ritenere estraneo al giudizio in Cassazione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), proponendo una lettura delle risultanze istruttorie alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale, in contrasto con i principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto, all'esito di apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, che l'appaltatrice avrebbe dovuto consegnare la documentazione tecnica necessaria per consentire il collaudo, pur in assenza di un'espressa previsione contrattuale, contestualmente all'ultimazione dei lavori ed alla consegna dell'opera, senza poter condizionare detta consegna al saldo del corrispettivo dell'appalto, posto che per quest'ultimo era stata convenzionalmente pattuita una scadenza successiva rispetto alla fine dei lavori.

In particolare, il contratto di appalto prevedeva che il saldo prezzo avrebbe dovuto essere eseguito dalla committente con pagamenti in tranches, scadenti rispettivamente a 30, 60, 90, 120 e 150 giorni dall'ultimazione e consegna dell'opera (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata). Secondo la Corte distrettuale, poiché l'omessa consegna della documentazione tecnica costituiva inadempimento non scusabile dell'appaltatrice, l'omesso pagamento, da parte della Ric. 2019 n. 26839 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -4- società committente, delle ultime due tranches di pagamento era da ritenere giustificato, nell'ambito del giudizio comparativo declinato dall'art. 1455 c.c. La mancata consegna della predetta documentazione, infatti, aveva impedito alla committente la possibilità di utilizzare il manufatto a fini produttivi, contestualmente cessando di sostenere i costi per la locazione del capannone precedentemente utilizzato, ed aveva pertanto inciso in modo significativo sul sinallagma contrattuale (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata).

Tale valutazione non è, in sé stessa, sindacabile in cassazione, posto il principio, che mette conto ribadire, secondo cui "In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020, Rv. 658455; conf. Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015, Rv. 634986 e Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 14974 del 28/06/2006, Rv. 593040). Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida Ric. 2019 n. 26839 sez.

M2 - ud. 27-05-2021 -5- in C 6.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons