Italian Court dismisses jurisdiction regulation against peace judge's suspension order in false accusation cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdiction regulation inadmissible, dismissing Luigino Colosso's appeal against the peace judge's suspension order. Colosso filed a false accusation claim against a certified email message, but the court ruled that such regulations are prohibited when the false accusation is filed by the same party seeking suspension. The decision emphasizes that only verifying the filing of the accusation and its non-abusive invocation is permitted, reserving substantive procedural review for the judge handling the false accusation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 313 cod. proc. civ.; Art. 42 cod. proc. civ.: A jurisdiction regulation challenging a peace judge's suspension order based on a false accusation filed by the applicant is inadmissible, as the court of appeal may only verify the filing and lack of abuse, leaving substantive review to the judge of the false accusation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 5828-2021 proposto da: COLOSSO LUIGINO, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale GIULIO CESARE n. 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente C all'avvocato ANTONIO PRADE; - ricorrente - contro COLOSSO ANGELO ANTONIO; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del GIUDICE di PACE di SAN DONA' di PIAVE, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Celeste che, visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento necessario di competenza, con le conseguenze di legge; osserva quanto segue. Luigino Colosso ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza, di sospensione del processo di merito, di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Antonio Angelo Colosso, emanata in data 05/11/2019, dal Giudice di Pace di San Donà di Piave, a seguito della proposizione di querele di falso sia da parte sua che della controparte Antonio Angelo Colosso.
Luigino Colosso, in particolare, ha proposto querela di falso anche avverso un messaggio di PEC (Posta Elettronica Certificata) il cui testo era stato prodotto in giudizio. Antonio Angelo Colosso non ha svolto attività difensiva nella presente sede d'impugnazione. Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del regolamento di competenza. Il Collegio ritiene che le conclusioni dell'Ufficio della Procura Generale debbano essere condivise. Il regolamento proposto avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di sospensione ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ.
è inammissibile, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19576 del 30/09/2015 Rv. 636744 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, in quanto: «È inammissibile il regolamento di competena, su istanza del proponente la querela di falso innanzi al giudice di pace, Ric. 2021 n. 05828 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- avverso il provvedimento di sospensione de/processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c., diretto a far valere l'inammissibilità della querela, atteso che il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato alla verifica de/l'avvenuta proposizione di querela di falso e che la diJposkione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostatkiali attinenti alla stessa.» nonché (Cass. n. 18090 del 04/08/2010 Rv. 615137 - 01):
«Nell'ipotesi di sospensione disposta in applica:zione di .npeafiche disposizioni di legge, quale è il caso di cui all'art. 313 cod. proc civ., in sede di regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc civ.) il controllo in sede di legittimità si deve limitare a verzjicare che si verta in ipotesi d proposkione di querela civ di jà lso e che tale disposkione non sia stata abusivamente invocata, atteso che essa non può procedere a un giudkio anticipato sugli aspetti. procedurali o sostalkzqll della querela di là lso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competelka a decidere su materia a lui riservata.».
In specie, con riferimento alla seconda ipotesi prospettata dal ricorrente per regolamento avverso l'ordinanza di sospensione, giova rilevare che la querela di falso avverso il messaggio PEC è stata proposta dallo stesso Luigino Colosso, con la conseguenza che egli in tal modo revoca, del tutto impropriamente, l'intendimento di volersi valere di detto documento. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. La regolazione delle spese è rimessa al giudice del merito. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso; spese al merito. Ric. 2021 n. 05828 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021. Il presidente Chi,Gsi DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi