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Ordinanza — n. 32816/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against suspension of proceedings due to lack of explicit reasoning on authority of prior decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32816/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed OSER SRL's appeal against the Tribunal of Nocera Inferiore's order suspending the eviction proceedings. The Tribunal had suspended the case pending the resolution of a pending Cassation case regarding the validity of a forced transfer, but failed to explicitly explain why it did not recognize the authority of that prior decision. The Court ruled that such discretionary suspension requires an explicit evaluation of the plausibility of conflict and clear reasoning for disregarding the prior ruling's authority.

Regesto Legislator

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Art. 337, comma 2, cod. proc. civ.; The discretionary power to suspend proceedings requires an explicit evaluation of the plausibility of conflict between the pending decision and the prior one, with the judge of the second instance obliged to explicitly state the reasons for not recognizing the authority of the first decision.

Parole chiave

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suspension of proceedings authority of prior decision discretionary suspension judicial reasoning prejudicial question art 337 cpc procedural illegitimacy trasferimento privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
3918/2005 ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod.
Art. 111, comma 1, Cost.
e art. 111 Costituzione) ai sensi dell'art.
Art. 360, comma 4, cod. proc. civ.
111 Costituzione) ai sensi dell'art. 360 n.
art. 42 cod. proc. civ
ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.
art. 936 cod. civ
4037/2005, la SEI chiedeva di condannarsi la IPR al pagamento, ex art. 936 cod. civ., dell'indennizzo per le migliorie realizzate sull'immobile di proprietà della locatrice.
art. 2932 cod. civ
10-06-2021 -4- art. 2932 cod. civ., nella fattispecie in esame l'accertamento dell'efficacia del pagamento e del disposto trasferimento coattivo di immobile risultava pregiudiziale rispetto alla domanda di pagamento avente ad oggetto le opere realizzate dalla affittuaria sull'immobile della locatrice.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 dell'8/7/2020
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14783 del 29/5/2019
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 6426/2026 — snciv
Cassation court dismisses contractor's appeal against municipal damages award for work suspension due to project defects.
Sentenza — n. 32473/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reviewing merits of demolition order identification.
Ordinanza — n. 5746/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal claiming apparent lack of reasoning in regional tax court's property classification decision.
Ordinanza Interlocutoria — n. 23301/2021 — snciv
Cassation court remands case to lower court for public hearing due to conflicting precedents on damages in delayed property delivery.
Sentenza — n. 40747/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility due to lack of notification and missing digital signature. The court ruled the appeal was time-barred and formally defective. The decision establishes strict procedural requirements for filing cassation appeals. The court declared the appeal inadmissible due to failure to meet notification and formal requirements. The ruling emphasizes strict adherence to procedural deadlines and documentation standards. The judgment confirms that procedural defects bar substantive review of the case. The court ordered the appellants to bear the costs of the inadmissible appeal. The decision reinforces the necessity of proper notification and digital compliance in appeals. The ruling highlights the rigidity of procedural rules in Italian civil litigation. The court dismissed the appeal without examining the merits of the underlying property dispute.

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Testo completo

te C-CA2L-L ,32. ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24546-2020 proposto da: OSER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva mente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARINA ANSALONE; - ricorrente - contro SEI - SOCIETA' EUROPEA IMBALLAGGI - SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorniciliat in ROMA, VIA PIGAFETTA 58, presso lo studio dell'avvocato JACOPO POLINARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO MASTRANDREA; - resistente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 07/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. Ric. 2020 n. 24546 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Rilevato che:

1. Con atto notificato il 24/9/2020, la OSER s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. avverso il provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore che ha disposto la sospensione del giudizio n. 3918/2005 ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. in attesa della definizione del procedimento pendente avanti a questa Corte di Cassazione R.G.N. 2802/2020. La SEI - Società Europea Imballaggi - s.r.l. ha depositato memoria ex art. 47, quinto comma, cod. proc. civ. Il PM ha presentato conclusioni scritte instando per l'accoglimento del ricorso.

2. Per quanto ancora rileva, con contratto preliminare del 23/12/1996, la I.P.R. s.r.l. (successivamente incorporata nella OSER s.r.I.) aveva promesso di vendere alla SEI s.r.l. un complesso immobiliare a uso industriale. Con atto di citazione del 12/2/2005, iscritto al n. di R.G. 3918/2005, la IPR intimava alla SEI lo sfratto per morosità del predetto fabbricato, deducendo che la SEI era conduttrice dell'immobile e che si era resa morosa rispetto al pagamento dei canoni di locazione relativi al quarto trimestre 2004 e al primo trimestre 2005. Avverso la convalida dello sfratto proponeva ricorso per opposizione tardiva la SEI.

Con atto di citazione del 14/10/2005, iscritto al n. di R.G. 4037/2005, la SEI chiedeva di condannarsi la IPR al pagamento, ex art. 936 cod. civ., dell'indennizzo per le migliorie realizzate sull'immobile di proprietà della locatrice. Si costituiva la IPR deducendo l'esistenza della promessa di vendita e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di C 206.582,76 a titolo di penale per inadempimento della SEI. Quest'ultima, in via di reconventío reconventionís, chiedeva l'esecuzione in Ric. 2020 n. 24546 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- forma specifica dell'obbligo di adempiere al preliminare del 23/12/1996.

Con ricorso del 15/2/2007, R.G. n. 1116/2007, la SEI proponeva altresì opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della IPR per i canoni scaduti e a scadere fino al 30/6/2005.

3. Con atto di citazione del 30/10/2007, iscritto al n. di R.G. 6842/2007, la IPR intimava un nuovo sfratto per morosità della SEI, chiedendo i successivi canoni di locazione scaduti e a scadere. Intanto, al presente procedimento, R.G. n. 3918/2005 venivano riuniti i procedimenti R.G. n. 4037/2005, n. 1116/2007 e n. 6842/2007. Nell'ambito del procedimento R.G. n. 3918/2005 veniva emessa sentenza parziale da parte del Tribunale di Nocera Inferiore n. 934/2015, passata in giudicato, che rigettava la domanda di pagamento della penale formulata dalla IPR e, in accoglimento della domanda ex art.2932 cod. civ., ordinava il trasferimento in favore della SEI dell'immobile che conduceva in locazione, subordinandolo al pagamento del prezzo in favore della OSER.

4. Con atto di citazione del 3/11/2016, la OSER adiva il Tribunale di Nocera inferiore per sentire dichiarare tardivo il pagamento del prezzo effettuato dalla SEI; sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Salerno rigettavano la domanda e la sentenza di secondo grado veniva impugnata con ricorso per cassazione R.G. n. 2802/2020, pendente dinanzi a questa Corte.

5. Tanto ricostruito, il Tribunale di Nocera Inferiore, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto che, a fronte della sentenza parziale n. 934/2015, erano in parte risolte le questioni controverse nell'ambito del procedimento riunito R.G. 4037/2005. E, anche se in generale non sussisteva un rapporto di pregiudizialità necessaria tra la domanda di sfratto per morosità e la domanda di trasferimento coattivo di immobile ex Ric. 2020 n. 24546 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -4- art. 2932 cod. civ., nella fattispecie in esame l'accertamento dell'efficacia del pagamento e del disposto trasferimento coattivo di immobile risultava pregiudiziale rispetto alla domanda di pagamento avente ad oggetto le opere realizzate dalla affittuaria sull'immobile della locatrice.

Nello specifico, ha rilevato che se questa Corte avesse ritenuto essersi perfezionato il trasferimento coattivo dell'immobile, la conduttrice non avrebbe avuto alcun diritto al rimborso delle spese sostenute. Pertanto, ha disposto la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di legittimità n. 2802/2020. Considerato che:

1. L'ordinanza di sospensione del Tribunale di Nocera Inferiore viene impugnata per «violazione di norme del procedimento (art. 337, comma 11, c.p.c. e art. 111 Costituzione) ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.». La ricorrente rileva che il provvedimento è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dal dettato normativo: il giudice, per esercitare il potere di sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza e dare conto dell'effettiva controvertibilità della decisione impugnata, nonché delle ragioni per cui non ha inteso conformarsi all'autorità della decisione invocata.

2. Il motivo è fondato.

3. Nel caso di specie, il giudice si è limitato a indicare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità della decisione (impugnata per cassazione) circa la efficacia del pagamento effettuato per il disposto trasferimento coattivo dell'immobile, z,? Ric. 2020 n. 24546 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -5- senza dare conto delle ragioni in base alle quali abbia inteso disattendere l'autorità della statuizione e, dunque, senza motivare la decisione di disporre facoltativamente la sospensione del giudizio avanti a sé pendente.

4. Merita sottolineare che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte «Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14146 dell'8/7/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14783 del 29/5/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24046 del 12/11/2014).

5. La sospensione risulta pertanto illegittima e, in accoglimento del ricorso, la Corte dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, demandando al giudice di merito la liquidazione delle spese della presente fase. PQM La Corte, in accoglimento del ricorso, dispone la prosecuzione del giudizio, demandando al Tribunale di Nocera Inferiore anche la liquidazione delle spese della presente fase. Ric. 2020 n. 24546 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -6- Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, a camera di consiglio della sez