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Ordinanza — n. 32815/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on jurisdictional regulation due to lack of finality in lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32815/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for regulation of jurisdiction inadmissible. The appellant argued that the Treviso Tribunal lacked competence because lawyer fee disputes require a collegial panel under summary procedure, whereas the lower court proceeded monocratically under ordinary procedure. The court rejected this, ruling that a decision on jurisdiction is not a matter of jurisdiction unless it definitively resolves the issue, which this provisional order did not do.

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p.c.; Art. 14 D.Lgs. 150/2011: A regulation of jurisdiction is inadmissible against a judge's decision affirming their own competence unless that decision is final and unequivocally resolves the jurisdictional issue.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction finality of decision collegial vs monocratic summary procedure lawyer fee disputes cambiamento di professione riqualificazione professionale diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 42 cod. proc. civ.
Con atto notificato il 23/7/2020, Tiziana Da Ros ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod.
Art. 14 del d.lgs. n. 150/2011
Con un unico motivo, il ricorrente chiede a questa Corte di annullare l'ordinanza impugnata ritenendo la competenza del Tribunale di Treviso in composizione collegiale ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.
Art. 183 cod. proc. civ.
10-06-2021 -2- monocratica, avrebbe deciso di proseguire il giudizio con il rito ordinario, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ. e rinviando per le determinazioni istruttorie ad altra udienza, con provvedimento deciso dal giudice monocratico.
Art. 190 cod. proc. civ.
14223 del 7/6/2017, che ha accolto l'istanza di regolamento di competenza avverso un'ordinanza adottata all'esito della rimessione della causa in decisione, con invito alle parti a precisare le conclusioni e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.
Art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 42 cod. proc. civ
Con atto notificato il 23/7/2020, Tiziana Da Ros ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.
art. 183 cod. proc. civ
10-06-2021 -2- monocratica, avrebbe deciso di proseguire il giudizio con il rito ordinario, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
art. 190 cod. proc. civ
14223 del 7/6/2017, che ha accolto l'istanza di regolamento di competenza avverso un'ordinanza adottata all'esito della rimessione della causa in decisione, con invito alle parti a precisare le conclusioni e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11716 del 14/05/2018
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2524 del 08/02/2005
11716 del 14/05/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2524 del 08/02/2005).
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11742 del 5/5/2021
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017
Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 07/06/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20981-2020 proposto da: DA ROS TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 98, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIOVANNI POLLARI MAGLIETTA, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente - contro TAVIAN PETRA, TAVIAN SILVANO; - intimati - per regolamento di competenza ítvverso iltitl -,vvedimento 796/2020 TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di CASSAZIONE, in camera di consiglio, dichiari inammissibile l'istanza di regolamento di competenza. Rilevato che:

1. Con atto notificato il 23/7/2020, Tiziana Da Ros ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 18/6/2020, comunicata via pec il 23/6/2020, con la quale - per quanto ancora rileva - è stata rigettata l'istanza di mutamento del rito ordinario in quello speciale, trattandosi di giudizio avente a oggetto la liquidazione dei compensi di avvocato. Silvano e Petra Tavian, intimati, non si sono costituiti in questa sede. Il PM ha presentato conclusioni scritte instando per l'inammissibilità del ricorso. Considerato che:

1. Con un unico motivo, il ricorrente chiede a questa Corte di annullare l'ordinanza impugnata ritenendo la competenza del Tribunale di Treviso in composizione collegiale ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. In particolare, rileva che le controversie in materia di liquidazione dei compensi di avvocato per prestazioni giudiziali, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 sono regolate dal rito sommario di cognizione in composizione collegiale: tanto premesso, l'ordinanza impugnata sarebbe nulla in quanto il Tribunale, in composizione Ric. 2020 n. 20981 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- monocratica, avrebbe deciso di proseguire il giudizio con il rito ordinario, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ. e rinviando per le determinazioni istruttorie ad altra udienza, con provvedimento deciso dal giudice monocratico.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto la decisione sul rito, anche monocratico versus collegiale, non è questione di competenza, non essendo in discussione che sia il Tribunale di Treviso a dover decidere la controversia, comunque attribuita al medesimo ufficio giudiziario; sicché non ricorre la condizione di ammissibilità del regolamento costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, e cioè non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11716 del 14/05/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2524 del 08/02/2005).

3. Inoltre, manca in atti l'indicazione di una pronuncia in cui risulti che il giudice abbia affermato in via definitiva la propria competenza.

4. E' principio consolidato, in sede di legittimità, che «Anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal Ric. 2020 n. 20981 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -3- previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11742 del 5/5/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1615 del 20/1/2017; Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/9/2014).

5. Il principio non risulta smentito, ma rafforzato, da Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14223 del 7/6/2017, che ha accolto l'istanza di regolamento di competenza avverso un'ordinanza adottata all'esito della rimessione della causa in decisione, con invito alle parti a precisare le conclusioni e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. - che aveva confermato una precedente ordinanza di rigetto dell'eccezione di incompetenza e che, per questo, doveva considerarsi una decisione definitiva (negativa) sull'eccezione di incompetenza.

6. Nel caso di specie, al contrario, manca nell'ordinanza impugnata il carattere della definitività, ben potendo l'ordinanza essere revocata o modificata in corso di causa e, comunque, manca nell'ordinanza impugnata qualsivoglia considerazione che possa far trasparire, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, l'idoneità della determinazione a risolvere definitivamente una questione di competenza.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in ordine al Contributo Unificato, se dovuto; nulla per le spese. Ric. 2020 n. 20981 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -4- PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell 'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, nella camera di consiglio della sezione civile. C-1,) 4e Il Pre nte Chi