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Ordinanza — n. 32814/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-notification; procedural defect renders appeal inadmissible under consolidated case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32814/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the petition was not materially notified to any party. The appellant argued for the nullity of certain third-party seizure notifications, but the court focused on the failure to serve the appeal itself. Relying on established jurisprudence, the court ruled that the lack of notification of the appeal itself results in its inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 111, co. 7, Cost.; The failure to materially notify a cassation appeal to any party renders the appeal inadmissible, as the defect carries the same consequences as the legal non-existence of the notification.

Parole chiave

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cassation appeal non-notification inadmissibility procedural defect third-party seizure indigenza processuale non provata procedura di rivendicazione nel pignoramento pignoramento suppletivo

Disposizioni normative citate

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Art. 111, co. 7, Cost.
rilevato che con atto pervenuto a mezzo posta in data 12/3/2021, Paolo Rosignoli ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, co.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 1-bis, dello stesso articolo 13
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 20893 del 15/10/2015
Sez. 3, Sentenza n. 20893 del 15/10/2015, Rv.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011
637437 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6645-2021 proposto da: ROSIGNOLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - ricorrente - contro Cr ROSIGNOLI MARISTELLA, ROSIGNOLI CLAUDIO; - intimati - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SANREMO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI. rilevato che con atto pervenuto a mezzo posta in data 12/3/2021, Paolo Rosignoli ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111, co. 7, Cost.; a sostegno del ricorso proposto, il Rosignoli ha dedotto la nullità di talune notificazioni di atti ad esso destinati nel corso del procedimento di pignoramento presso terzi indicato in ricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che il ricorso in esame non risulta materialmente notificato ad alcuna parte; al riguardo, è appena il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (cfr.

Sez. 3, Sentenza n. 20893 del 15/10/2015, Rv. 637437 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12509 del 08/06/2011, Rv. 618095 - 01); in forza di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, alla quale - pur non accompagnandosi alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio, in difetto di alcuna notificazione - segue, in ogni caso, l'attestazione circa la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;Adunanza del 10 giugno 2021 - R.G. n. 6645/2021 - rel. cons. Marco Dell'Utri

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 10 giugno 2020. 7 Presidente a DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 5 i -1/1_ 12c2-1 IL CANCELLIERE ESPERTO Maria Anto ia Chieco Adunanza del 10