Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32794/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate facts and evidence within a construction contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32794/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The lower court had rejected the contractor's claim due to insufficient proof of work completion and agreed payment amounts. The Supreme Court ruled that the appellant's arguments sought a new factual assessment, which is exclusively reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence, and appeals must not attempt to obtain a new factual finding or contradict the trial judge's reasoning on credibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal re-evaluation of facts construction contract dispute appellate court reasoning burden of proof credito edilizio onorario dell'architetto aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 34678-2019 proposto da: CAUCO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv. MARIO DELLA PORTA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro DI SIMONE ROSANNA, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO GAMBARDELLA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1421/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato Cauco Antonio, titolare della ditta Art Edil, evocava in giudizio De Simone Rosanna innanzi il Tribunale di Salerno invocandone la condanna al pagamento della somma di € 39.527,67 a titolo di saldo del corrispettivo di un appalto intercorso tra le parti. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda. Interponeva appello avverso detta decisione la De Simone e si costituiva in seconde cure il Cauco, resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 1421/2018, la Corte di Appello di Salerno accoglieva l'impugnazione, rigettando la domanda di pagamento proposta dal Cauco avverso la De Simone e condannando l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare, non conseguita la prova dell'effettiva realizzazione delle opere appaltate, né del quantum del corrispettivo pattuito tra le parti. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Cauco, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso De Simone Rosanna. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. La controversia ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo di un appalto.

La domanda dell'appaltatore, accolta in Tribunale, è stata invece respinta dalla Corte di Appello, sul presupposto che mancasse in atti la prova della realizzazione delle opere appaltate e del corrispettivo pattuito tra le parti. Il ricorso dell'appaltatore, articolato in due motivi, si risolve in una richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento Ric. 2019 n. 34678 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- • del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) e nella contrapposizione, rispetto alla sentenza impugnata, di una diversa lettura delle testimonianze e delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio, in spregio al consolidato principio secondo cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Il secondo motivo -con il quale si contesta il fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto superfluo esaminare la doglianza concernente i pagamenti eseguiti dalla committente e dal marito- è inoltre inammissibile anche perché il principio richiamato dal ricorrente, secondo cui, di fronte alla contestazione del creditore, spetta al debitore provare Ric. 2019 n. 34678 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -3- l'imputazione del pagamento eseguito con titoli di credito, non vale ad esonerare il creditore dal diverso (e presupposto) onere di dimostrare an e quantum del credito; dimostrazione che, nel caso specifico, il giudice di merito ha ritenuto che non fosse stata conseguita". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 20