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Ordinanza — n. 32793/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tribunal's dismissal of opposition to expert witness fee liquidation due to late electronic filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32793/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Riccio Pasquale and Teresa against the Nola Tribunal's decision dismissing their opposition to an expert witness fee liquidation. The lower court had declared the opposition inadmissible because the electronic filing was received after the deadline, relying on the time the electronic envelope was opened. The Supreme Court reversed this, establishing that electronic filing is timely if the delivery receipt is generated by the postal service before the deadline expires, regardless of when the envelope is physically processed.

Regesto Legislator

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Art. 16 bis, Ric. 2019 n. 32479, comma 7, del D. L. n. 179 del 2012; Art. 51, comma 2, lett. a) e b), del D. L. n. 90 del 2014: Electronic procedural filings are considered timely when the delivery receipt is generated by the certified email provider before the deadline, even if the envelope is processed by the court registry after the deadline.

Parole chiave

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electronic filing deadline delivery receipt generation procedural timeliness expert witness fees Cassation appeal admissibility revoca dell'opposizione opposizione al precetto esecutivo costi della perizia

Disposizioni normative citate

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Art. 16 bis, Ric. 2019 n. 32479, comma 7, del D. L. n. 179 del 2012
Va ribadito, sul punto, il principio per cui "Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, Ric.
Art. 51, comma 2, lett. a) e b), del D. L. n. 90 del 2014
228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett.
art. 702 bis c.p
STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019
654644, relativa ad un caso in cui l'appello, da proporre nella forma del ricorso, era stato depositato in via telematica l'ultimo giorno utile, ma l'esito positivo del controllo automatico della busta telematica era stato comunicato il giorno successivo; nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019, Rv.
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32479-2019 proposto da: RICCIO PASQUALE e RICCIO TERESA, rappresentati e difesi C__C) dall'avv. ANGELO COPPOLA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro PALMA VINCENZO e PICCOLO MARIO - intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 15 del D. Lgs. n. 150 del 2011 Riccio Pasquale e Teresa proponevano opposizione al o decreto con il quale il Tribunale di Noia aveva liquidato in favore di Palma Vincenzo il compenso di C 5.014,53 oltre oneri, per l'attività dal predetto svolta come C.T.U. nell'ambito di una controversia civile pendente tra gli opponenti e Piccolo Mario.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Riccio Pasquale e Teresa, affidandosi ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato avvisi di ricevimento della notificazione del ricorso introduttivo e memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD.

PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso, articolato su un unico motivo, proposto avverso ordinanza del Tribunale di Noia che ha ritenuto inammissibile, perché tardivamente depositata in cancelleria, l'opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al CTU emesso dal medesimo ufficio giudiziario in data 22.5.2018. Nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso il giudice di merito ha dato rilievo alla data in cui la busta telematica contenente il ricorso è stata aperta dall'ufficio del ruolo generale del Tribunale. Va ribadito, sul punto, il principio per cui "Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, Ric. 2019 n. 32479 sez.

M2 - ud. 24-06-2021 -2- comma 7, del D. L. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della L. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett.

a) e b), del D. L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del D. M. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo" (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019, Rv. 654644, relativa ad un caso in cui l'appello, da proporre nella forma del ricorso, era stato depositato in via telematica l'ultimo giorno utile, ma l'esito positivo del controllo automatico della busta telematica era stato comunicato il giorno successivo; nonché Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28982 del 08/11/2019, Rv. 655632, egualmente relativa ad un appello proposto con ricorso depositato in via telematica; Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018, Rv.647892, concernente un'opposizione allo stato passivo era stata proposta mediante atto depositato telematicamente;

Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1366 del 19/01/2018, Rv. 647346, secondo cui ai fini della continenza la pendenza del procedimento monitorio va apprezzata con riferimento al momento in cui avviene il deposito, e quindi si genera la ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica, e non a quello successivo in cui il personale di cancelleria ne cura effettivamente l'iscrizione al ruolo)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Ric. 2019 n. 32479 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Noia, in differente composizione.

PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Noia, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021. L P ESIDENT (L.c Lombard) DEPOSITA