Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for requesting factual re-evaluation on contract rescission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the petitioner's request to re-evaluate the lower court's factual findings. The petitioner argued that the appellate court failed to address specific defects regarding the property's habitability certificate and the validity of the rescission. The court ruled that the second instance judgment had already comprehensively analyzed the contract's validity and the sellers' non-breach, making a new factual review impermissible under cassation law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: The Supreme Court cannot re-evaluate the factual convictions of the court of appeal, and appeals seeking a new assessment of facts regarding contract validity or breach are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32174-2019 proposto da: RAIA CALOGERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 99, presso lo studio dell'avvocato CONTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIA VETRO - ricorrente - contro BERNARDO GIUSEPPE ed ALAIMO CLARA - intimati - avverso la sentenza n. 1871/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO A. , Con atto di citazione ritualmente notificato Raia Salvatore evocava in giudizio Bernardo Giuseppe e Alaimo Clara innanzi il Tribunale di Agrigento, invocando l'accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra il Raia ed il Bernardo in data 7.6.2012, la condanna del Bernardo al pagamento del doppio della caparra versata alla firma del predetto accordo, nonché la condanna di Alaimo Clara al pagamento dell'ulteriore somma di C 450, dovuta a diverso titolo.
I convenuti si costituivano resistendo alla domanda ed invocando in via riconvenzionale la declaratoria della risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento dell'attore, promissario acquirente, nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ed al versamento di una indennità per il temporaneo godimento del cespite compromesso in vendita, del quale aveva avuto il possesso. Con sentenza n. 1251/2016 il Tribunale rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese del grado. Interponeva appello avverso detta decisione il Raia e si costituivano in seconde cure il Bernardo e la Alaimo, resistendo al gravame.
Con la sentenza impugnata, n. 1871/2019, la Corte di Appello di Palermo rigettava l'impugnazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Raia Calogero affidandosi a due motivi. Bernardo Giuseppe e Alaimo Clara, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi Ric. 2019 n. 32174 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA', O COMUNQUE RIGETTO, di ambedue i motivi del ricorso, proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso la configurabilità dell'inadempimento colpevole dei promittenti venditori, Bernardo Giuseppe ed Alaimo Clara, in relazione al contratto preliminare da questi sottoscritto in data 7.6.2012 con Raia Calogero per la compravendita di un immobile sito in territorio del Comune di Favara.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione degli artt. 112, 118 e 132 c.p.c. perché la Corte di Appello non avrebbe pronunciato sul motivo con il quale si contestava l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, della mancata consegna, da parte promittente venditrice, del certificato di abitabilità del bene compromesso in vendita. Con il secondo motivo, invece, lamenta la violazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 1385, 1453 e 1477 c.c. perché la Corte siciliana avrebbe altresì omesso di considerare che oggetto del gravame non era la mancanza dei requisiti legali per la stipula del rogito, ma la legittimità del recesso comunicato dal Raia per effetto della mancanza del detto certificato di destinazione urbanistica.
Il giudice di merito, trattando unitariamente i primi tre motivi di appello proposti dal Raia (con i quali questi aveva censurato l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di declaratoria di legittimità del recesso e di condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra, nonché l'esclusione del grave inadempimento dei convenuti agli obblighi contenuti nel contratto preliminare) ha ritenuto decisive da un lato la circostanza che dal verbale di contestazione di mancata presenza del Raia di fronte al notaio Guicciardo in data Ric. 2019 n. 32174 sez.
M2 - ud. 24-06-2021 -3- 23.2.2015 risultasse la completezza della documentazione prodotta dai promittenti venditori e la sua sufficienza ai fini della stipula del rogito di compravendita, e dall'altro l'assenza di giustificazione fornita dal Paia per la sua mancata comparizione nella data e luogo previsti per la stipula. Le due censure proposte non colgono questa articolata ratio decidendi, con la quale la Corte di secondo grado ha evidentemente pronunciato sulla domanda di accertamento del legittimo esercizio del recesso da parte del promissario acquirente, escludendolo, ed ha valutato l'inadempimento delle parti, ritenendo insussistente quello contestato ai promittenti venditori e, di conseguenza, non giustificato il rifiuto del Raia di procedere alla stipula del definitivo.
I motivi contestano la ricostruzione operata in punto di fatto dalla Corte territoriale e si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2019 n. 32174 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -4- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giug