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Ordinanza — n. 32788/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate facts and propose alternative interpretations of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32788/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The lower court had reversed a default judgment after a technical expert examination, finding the appellant's failure to pay the final invoice installment contrary to good faith. The appellant's sole ground for appeal was an alleged omission to examine a specific fact, which the Court ruled constituted an improper request to re-evaluate the merits and reinterpret the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal challenging a judgment on the merits is inadmissible if it merely proposes an alternative reading of the evidence or requests a re-evaluation of the factual assessment, as this violates the principle of finality and the exclusive jurisdiction of the trial court to evaluate facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of merits alternative interpretation of evidence good faith performance technical expert examination contratto di ristorazione saldo scoperto azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
24-06-2021 -2- dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
24-06-2021 -2- dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014
631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
invece Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31920-2019 proposto da: RISTORANTE LA LANCETTA DI DI FEBO EMIDIO & C S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata C() t C( e difesa dall'avv. IVAN DI FEBO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro TEMPOBONO STEFANO, rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA CECCHETTI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - nonchè contro TELONCOPER S.R.L. e SPRECH S.R.L. - intimati - avverso la sentenza n. 605/2019 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 25.10.2012 il Ristorante La Lancetta di Di Febo Emidio & C. S.a.s. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Terni gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di Tempobono Stefano, della somma di C 2.700,00 a saldo di alcune forniture. Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, revocando il decreto e condannando l'opposta alle spese del grado. Interponeva appello avverso detta decisione il Tempobono e si costituiva in seconde cure il Ristorante La Lanterna di Di Febo Emidio & C.

S.a.s., resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 605/2019, il Tribunale di Terni accoglieva l'impugnazione, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo originariamente proposta dal Ristorante La Lanterna di Di Febo Emidio & C. S.a.s., che condannava alle spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Ristorante La Lanterna di Di Febo Emidio & C. S.a.s. affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso Tempobono Stefano. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi Ric. 2019 n. 31920 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. La causa ha ad oggetto l'opposizione spiegata dall'odierno ricorrente avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal Tempobono Stefano per il saldo del corrispettivo di una fornitura di gazebo e altri materiali. Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione revocando il decreto opposto mentre il Tribunale, su appello del fornitore e previo esperimento di consulenza tecnica sull'oggetto della fornitura, ha riformato la sentenza di prime cure, rigettando l'opposizione e confermando il decreto opposto.

Il giudice di merito ha esaminato il comportamento delle parti e, all'esito, ha ritenuto contrario a buona fede il mancato adempimento, da parte dell'odierno ricorrente, dell'ultima rata di prezzo dovuta al fornitore. Il ricorso, proposto dal Ristorante La Lancetta di Febo Emidio & C. Snc, è articolato in unico motivo, con il quale si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito -secondo il ricorrente- dalla dinamica dei rapporti intercorsi tra le parti. Il motivo è inammissibile poiché esso si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e nella richiesta di revisione della valutazione di merito condotta dalla Corte territoriale, in aperto contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (quanto all'apprezzamento delle prove, cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; quanto al riesame del merito, cfr. invece Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Ric. 2019 n. 31920 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei soli confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 24 giugno 2021.