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Ordinanza — n. 32787/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of appeal against first-instance judgment and res judicata.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32787/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant argued that the lower court incorrectly excluded market price damages and interest, claiming these were part of her original request. The court rejected this, noting the appellant never appealed the first-instance judgment establishing the breach of contract, which renders those issues covered by internal res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the party failed to appeal the first-instance judgment establishing the breach, as such issues are bound by internal res judicata.

Parole chiave

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inadmissible appeal res judicata internal contract preliminary sale market price damages interest on debt restrizione della proprietà senza risarcimento locazione, vendita, cessione cosa affidata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI Ric.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 2932 c.c
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI Ric.
art. 1224 c.c
Nella prospettazione della ricorrente Carletti, detta domanda comprendeva anche quella di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., che la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente non proposta.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31393-2019 proposto da: CARLETTI GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dagli avv.ti BRUNO BRUNETTI e MASSIMO OLIVETTI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro ARTIBANI LORENZA, rappresentata e difesa dall'avv. MAURO DIAMANTINI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 556/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 27.9.2007 Artibani Lorenza evocava in giudizio Carletti Giuseppina innanzi il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, chiedendo emettersi nei suoi confronti sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in relazione al contratto preliminare di compravendita di un immobile sottoscritto tra le parti in data 14.8.2000. L'attrice, promissaria acquirente, esponeva che la convenuta si era resa inadempiente agli obblighi derivanti da detto accordo. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo il trasferimento della proprietà del bene in capo all'Artibani, previo il saldo del prezzo pattuito, maggiorato di interessi e rivalutazione, e condannando quest'ultima al versamento in favore della promittente venditrice di una indennità per l'anticipato godimento del cespite oggetto del preliminare.

Interponeva appello avverso detta decisione la Artibani e si costituiva in seconde cure la Carletti, resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 556/2019, la Corte di Appello di Ancona accoglieva in parte l'impugnazione, escludendo sia la rivalutazione del saldo prezzo, trattandosi di debito di valore, che gli interessi, in assenza di specifica domanda sul punto, ed affermando altresì che non fosse dovuta alcuna indennità di occupazione, avendo la promittente venditrice concesso in comodato gratuito il bene oggetto della progettata compravendita alla promissaria acquirente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Carletti Giuseppina affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Artibani Lorenza. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI Ric. 2019 n. 31393 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- r DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA, o comunque RIGETTO, del ricorso. La controversia ha ad oggetto l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il Tribunale ha accolto la domanda proposta da Artibani Lorenza, trasferendo a costei l'immobile previo il pagamento del residuo prezzo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla firma del preliminare; al contempo, ha condannato l'attrice al pagamento dell'indennità di occupazione del bene compromesso in vendita.

Su appello della Artibani, la Corte di Appello ha ritenuto:

1) che il residuo prezzo fosse un debito di valore e che dunque non fossero dovuti né la rivalutazione monetaria, né, in assenza di specifica domanda, gli interessi;

2) che non fosse dovuta l'indennità di occupazione, poiché tra le parti era stato concluso un contratto di comodato a termine collegato al preliminare di compravendita e funzionale ad attribuire alla promissaria acquirente l'anticipato possesso del bene, scadente alla data prevista per la stipula del definitivo. Il ricorso, proposto dalla promittente venditrice Carletti Giuseppina, è articolato in tre motivi. Con il primo di essi la ricorrente lamenta l'omesso esame dell'inadempimento della promissaria acquirente, ma in effetti invoca una inammissibile revisione della valutazione di merito condotta dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame della domanda, proposta in via di estremo subordine in prime cure, di condanna della promissaria acquirente al prezzo di mercato Ric. 2019 n. 31393 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -3- dell'immobile, superiore a quello indicato nel contratto preliminare, al netto degli acconti versati. Nella prospettazione della ricorrente Carletti, detta domanda comprendeva anche quella di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., che la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente non proposta.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'erronea esclusione degli interessi di mora, disposta dalla Corte territoriale sul medesimo erroneo presupposto dell'assenza di domanda sul punto; anche detta domanda sarebbe invece compresa in quella indicata nel secondo motivo di ricorso. Le due censure sono entrambe inammissibili, da un lato in quanto la ricorrente non deduce di aver riproposto in appello la domanda subordinata formulata in prime cure, e dall'altro lato in quanto l'interpretazione della domanda giudiziale è appannaggio del giudice di merito ed è censurabile in Cassazione soltanto quando quest'ultimo abbia esercitato il suo potere discrezionale oltre il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ovvero sostituendo d'ufficio una azione diversa a quella che la parte abbia inteso esercitare (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004, Rv. 572456). Il che, nella specie, non si è verificato, posto che la Corte di Appello non ha pronunciato oltre la domanda, né su una domanda non proposta dalla parte, ma ha -al contrario- interpretato la domanda in senso più restrittivo di quello prospettato dalla Cadetti". Il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che l'odierna ricorrente non aveva proposto appello avverso la decisione di prime cure, che aveva accertato il suo inadempimento al contratto preliminare di cui è causa; di conseguenza, le questioni concernenti la sussistenza del predetto inadempimento sono anche inammissibili perché coperte dal giudicato interno.

Ric. 2019 n. 31393 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -4- Non risultano depositate memorie. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, ad