Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of timeliness and improper request for merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the request for a review of the merits. The appellant argued for alternative interpretations of evidence, but the Court found these arguments inconsistent with established jurisprudence and failed to address the lack of timeliness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if it requests a revision of the merit assessment without engaging with settled case law or fails to meet procedural timeliness requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
là seguente ORDINANZA sul ricorso 31371-2019 proposto da: PIRROTTI PREFABBRICATI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE CINNERA MARTINO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione CL' t - ricorrente - contro MONTINI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti DANIELA MURER e CRISTINA SPINELLI RESSI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 405/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA PREMESSO IN FATTO Con atto di citazione notificato il 10.7.2012 Pirrotti Prefabbricati S.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3942/2012, con il quale il Tribunale di Brescia gli aveva ingiunto di pagare a Montini S.p.a. la somma di € 10.066,11 a saldo di alcune forniture. Nella resistenza della creditrice, il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo che Montini S.p.a. avesse provato il credito azionato in via monitoria e che fossero prive di pregio le contestazioni mosse dalla debitrice opponente. Interponeva appello avverso detta decisione Pirrotti Prefabbricati S.r.l. e si costituiva in seconde cure Montini S.p.a., resistendo al gravame.
Con la sentenza impugnata, n. 405/2019, la Corte di Appello di Brescia rigettava l'impugnazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Pirrotti Prefabbricati S.r.l. affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso Montini S.p.a. La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA', o comunque RIGETTO, del ricorso, previa verifica della sua tempestività.
La controversia ha ad oggetto la fornitura di materiale per l'edilizia. Montini Spa ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo, opposto da Pirro tti Prefabbricati Srl. Ric. 2019 n. 31371 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- L'opposizione è stata rigettata avendo il Tribunale ritenuto raggiunta la prova del credito. La Corte di Appello ha a sua volta rigettato l'appello proposto da Montini Spa osservando che con il primo motivo di gravame quest'ultima aveva per la prima volta dedotto l'inesistenza del rapporto contrattuale, mentre con il secondo aveva contestato il prezzo, senza tuttavia fornire alcuna prova a sostegno della propria doglianza.
Il ricorso (notificato 1'8.10.2019 avverso una decisione depositata il 7.3.2019), è articolato in sei motivi, i primi cinque dei quali propongono una lettura alternativa delle risultanze istruttorie e si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione della valutazione di merito condotta dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (quanto all'apprezzamento delle prove, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448;
Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; quanto al riesame del merito, cfr. invece Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Il sesto motivo, sul governo delle spese e sul raddoppio del contributo unificato, è a sua volta inammissibile avendo il giudice di merito liquidato le spese applicando il criterio della soccombenza ed essendo il raddoppio del contributo unificato una conseguenza automatica del rigetto dell'impugnazione (cfr. art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore, precisando che per mero errore materiale nella stessa è stato indicato che l'appello era stato proposto da Montini S.p.a., laddove -al contrario- il gravame risulta introdotto da Pirrotti Prefabbricati Ric. 2019 n. 31371 sez.
M2 - ud. 24-06-2021 -3- S.r.l., originaria opponente in prime cure. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidare nei confronti della parte controricorrente, vanno poste a carico della parte ricorrente. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezi