Italian court quashes appeal judgment for equitable fee calculation violating mandatory professional tariff rules under Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy quashed the appellate judgment regarding a professional fee dispute between two clients and a consultant. The clients argued the judge erred by applying equitable assessment instead of mandatory professional tariffs, while the consultant contended the judge correctly used equity due to missing regulatory data. The court ruled that equitable assessment is only a subsidiary measure when regulatory sources are truly unavailable, not merely absent, thus invalidating the lower court's fee determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2233 c.c.; Art. 2225 c.c.: The determination of professional fees must follow regulatory tariffs or established usages; equitable assessment is subsidiary and illegitimate when the judge fails to acquire missing regulatory opinions, rendering tariff-based awards invalid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27851-2019 proposto da: MANDILE ANTONIO e SCORZA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI n. 44, presso lo studio dell'avvocato TERESA ERMOCIDA, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO MENNITI - ricorrenti - contro AMELIO ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANDREA BAFILE n. 13, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO FERNANDO TETI, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 618/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Scorza Giuseppina e Mandile Antonio proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 736/2008, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di Amelia Elio, della somma di C 3.750 oltre accessori, a fronte delle prestazioni di consulenza professionale rese in loro favore dell'opposto. Nella resistenza dell'Amelio, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto, con sentenza n. 3247/2013. Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti e si costituiva in seconde cure l'Ameno, resistendo al gravame.
Con la sentenza impugnata, n. 618/2019, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva in parte l'appello, condannando gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellato, della minor somma di C 1.750 oltre accessori e compensando in parte le spese del doppio grado di giudizio. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione lo Scorza Giuseppina e Mandile Antonio, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Amelia Elio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il terzo motivo, che per ragioni di ordine logico merita di essere esaminato prima degli altri, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2225 c.c., perché il giudice di secondo grado avrebbe liquidato il compenso dovuto al controricorrente facendo riferimento al criterio dell'equità, da ritenersi precluso in presenza di tariffe professionali prevedenti il compenso dovuto per l'attività espletata dal professionista.
Ric. 2019 n. 27851 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- La censura è fondata, alla luce del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui "Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari.
Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c.; in tale ipotesi, è, pertanto, illegittima la determinazione del compenso liquidata in base ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l'esercizio di tale potere da parte del giudice" (Cass.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 21934 del 21/10/2011, Rv. 619928; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 20/02/2014, Rv. 629608 e Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7575 del 27/03/2018, Rv. 647657). L'accoglimento del terzo motivo implica l'assorbimento degli altri, con i quali i ricorrenti lamentano, rispettivamente: con il primo, la violazione e falsa applicazione degli artt., 633, 636 c.p.c. e 2233 c.c., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto rituale l'emissione di decreto ingiuntivo in assenza del visto di congruità apposto sulla parcella del professionista dall'ordine di appartenenza; con il secondo, Ric. 2019 n. 27851 sez.
M2 - ud. 27-05-2021 -3- l'omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che i ricorrenti avevano spontaneamente ritirato la D.I.A. in variante che avevano presentato per sanare le difformità riscontrate rispetto al progetto approvato; con il quarto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. relativamente al governo delle spese del doppio grado di giudizio operato dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il primo, secondo e quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 27 maggio 2021 Il Presidente DEPOSITAT IN e t-', f.7.ELLERIA