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Ordinanza — n. 32782/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32782/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32782/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26439-2019 proposto da: FANTOMA BARBARA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARTOLOMEO GASTALDI n. 1, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PIROCCHI, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro M2 ENGINEERING S.R.L. e PIERMARTIRI GIAN PAOLO - intimati - avverso la sentenza n. 61/2019 del TRIBUNALE di SONDRIO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA PATTI DT CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato M2 Engineering S.r.l. evocava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Sondrio Fantoma Barbara, per sentirla condannare al pagamento della somma di C 2.197,56 a fronte delle prestazioni di coordinamento della sicurezza sul cantiere relativo ai lavori di ristrutturazione di un edificio di proprietà della convenuta.

Regesto Legislator

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art. 342 c.p; Ordinanza — n. 32782/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015, Rv. 636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011, Rv. 620524, secondo la quale "Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (conf.

Parole chiave

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prestazione parziale soddisfacimento del credito mercede dell'appaltatore contratto di compensazione pagamento del subappaltatore rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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art. 342 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26439-2019 proposto da: FANTOMA BARBARA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARTOLOMEO GASTALDI n. 1, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PIROCCHI, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro M2 ENGINEERING S.R.L. e PIERMARTIRI GIAN PAOLO - intimati - avverso la sentenza n. 61/2019 del TRIBUNALE di SONDRIO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA PATTI DT CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato M2 Engineering S.r.l. evocava in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Sondrio Fantoma Barbara, per sentirla condannare al pagamento della somma di C 2.197,56 a fronte delle prestazioni di coordinamento della sicurezza sul cantiere relativo ai lavori di ristrutturazione di un edificio di proprietà della convenuta.

Si costituiva in giudizio Fantoma Barbara, contestando la domanda, sostenendo di essere debitrice solo della minor somma di C 934 e chiamando in causa Piermartiri Gianpaolo, al quale la convenuta sosteneva di aver affidato, inter alla, anche l'incarico di curare il coordinamento della sicurezza sul cantiere, con facoltà di avvalersi di terzi collaboratori. Si costituiva il terzo chiamato, eccependo di nulla dovere ad alcuna delle altre parti del giudizio. Con sentenza n. 36/2017 il Giudice di Pace accoglieva la domanda di parte attrice. Interponeva appello la Fantoma e si costituivano, per resistere al gravame, M2 Engineering S.r.l. e il Piermartiri.

Con la sentenza impugnata, n. 61/2019, il Tribunale di Sondrio dichiarava inammissibile l'appello. Ricorre per la cassazione di detta decisione Fantoma Barbara, affidandosi a due motivi. M2 Engineering S.r.l. e Piermartiri Gianpaolo, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, la ricorrente —opportunamente richiamando stralci del proprio atto di gravame— si duole del fatto che il Tribunale di Sondrio abbia ravvisato l'inammissibilità dell'appello, il quale invece, ad avviso della ricorrente, conteneva un'ampia ed articolata censura della decisione di prima istanza.

Le censure sono fondate. Ric. 2019 n. 26439 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -2- Dall'esame dei motivi di appello, riprodotti nell'esposizione della prima doglianza proposta dalla ricorrente nel presente giudizio di legittimità, emerge che la stessa aveva puntualmente e specificamente censurato la decisione del Giudice di Pace, contestando l'interpretazione delle risultanze documentali proposta dal primo giudice e la mancata considerazione del senso complessivo degli accordi che la Fantoma aveva -secondo la sua prospettazione in punto di fatto- assunto con il Piermartiri.

I motivi contenevano anche la specifica indicazione dei passaggi della decisione di prima istanza sottoposta a censura (cfr. pag. 14 del ricorso) e l'indicazione degli elementi di prova che il giudice di seconda istanza avrebbe dovuto valutare in modo differente rispetto a quanto fatto dal Giudice di Pace (cfr. pag. 15 del ricorso). Sul punto, occorre ribadire il principio secondo cui "Nel giudizio di appello -che non è un novum iudicium- la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente Ric. 2019 n. 26439 sez.

M2 - ud. 27-05-2021 -3- impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016, Rv. 641832; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007, Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che "L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico" (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015, Rv. 636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011, Rv. 620524, secondo la quale "Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice" (conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551). Nel caso di specie, l'appello proposto dalla Fantoma rispettava i requisiti di ammissibilità previsti dalla norma, e dunque avrebbe dovuto essere considerato ammissibile. Ric. 2019 n. 26439 sez. M2 - ud. 27-05-2021 -4- La decisione impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Sondrio, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Sondrio, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data