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Ordinanza Interlocutoria — n. 32749/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing to decide if unjust enrichment claim is admissible when pre-contractual liability fails.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32749/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to determine the admissibility of an unjust enrichment claim. The plaintiff sought both pre-contractual liability and unjust enrichment after the municipality breached a verbal promise regarding land zoning changes, while the lower court had accepted the unjust enrichment claim. The court held that the subsidiary nature of unjust enrichment requires concrete assessment rather than abstract application, necessitating a full public trial to resolve the specific circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 2041, 2042 c.c.: The action for unjust enrichment is subsidiary and inadmissible when another action exists, unless the primary claim relies on specific contractual or typical facts rather than general clauses or pre-contractual liability, requiring concrete evaluation of the case.

Parole chiave

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unjust enrichment subsidiary action pre-contractual liability admissibility remand to public hearing municipal liability contractual facts restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 2041 c.c.
Art. 2042 c.c.
28042/ 2008) si è affermata la regola per cui "l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 cod.
art. 2042 cod. civ
28042/ 2008) si è affermata la regola per cui "l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 cod.
articolo 2043 c.c
25461/ 2010), è altresì vero che questa Corte ha precisato che l'azione di arricchimento è esclusa qualora il ricorrente abbia una domanda fondata su contratto o su una fattispecie tipica, non già quando la domanda "principale" sia fondata su clausole generali come quella di cui all'articolo 2043 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 28042/2008
Sez. L. 25461/2010
Sez. 3843/2020
Sez. 1 27827/2017
Sez. 2 4620/2012
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26259-2019 proposto da: FINANZIARIA IMMOBILIARE FIM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio dell'avvocato MAZZE° LUCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA PONTI; - ricorrente - contro COMUNE DI TAVAGNACCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SABINA ciccorTi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO RAFFA; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata 1'08/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2019 n. 26259 sez. M3 - ud. 14-09-2021 -2- Ritenuto che 1.-La società Finanziaria Immobiliare FIM è proprietaria di un terreno nel Comune di Tavagnacco (UD). Il terreno aveva inizialmente natura edificabile, fino a che il Comune ne ha modificato la destinazione in agricola. Ne sono seguite trattative durante le quali il Comune stesso si sarebbe impegnato a restituire in futuro l'originaria vocazione del terreno, e proprio in ragione di tale impegno la società proprietaria ha effettuato spese (per installazione di cavi) per circa 150 mila euro.

Tuttavia, il Comune, alla fine, ha disatteso la parola data. 2.-La società ha dunque agito in giudizio sia per far valere la responsabilità precontrattuale dell'ente, che in subordine, per far riconoscere l'arricchimento ingiustificato del Comune. 3.-11 Tribunale ha rigettato per difetto di prova la domanda volta a far valere la responsabilità precontrattuale, ma ha accolto la domanda di indebito arricchimento. Su appello del Comune, invece, la Corte di Appello di Trieste ha ritenuto la domanda in questione inammissibile per difetto di sussidiarietà.

Ricorre la Finanziaria Immobiliare FIM con sei motivi. Il Comune di Tavagnacco si è costituito con controricorso. Considerato che 5.-1 motivi che vanno dal terzo al quinto, sostanzialmente adducono una qualche violazione degli articoli 2041 e 2042 c.c. La tesi della ricorrente è che la domanda di arricchimento ben poteva essere proposta in via subordinata a quella di responsabilità precontrattuale, in quanto di quest'ultima difettava il titolo e che la sussidiarietà dell'azione di arricchimento va vista in concreto e non in astratto. Il collegio ritiene che su tale questione debba decidersi in pubblica udienza.

Pur essendo vero che dalla pronuncia a sezione unite (Sez. Un. 28042/ 2008) si è affermata la regola per cui "l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito" (in seguito Sez. L. 25461/ 2010), è altresì vero che questa Corte ha precisato che l'azione di arricchimento è esclusa qualora il ricorrente abbia una domanda fondata su contratto o su una fattispecie tipica, non già quando la domanda "principale" sia fondata su clausole generali come quella di cui all'articolo 2043 c.c. (Sez. 3843/ 2020;

Sez. 1 27827/ 2017) oppure quando l'azione teoricamente spettante all'impoverito sia fondata su responsabilità precontrattuale della controparte (Sez. 2 4620/ 2012). A parere del collegio, la questione non è scontata e merita invece un approfondimento.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per pubblica udien